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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1991, n. 15

INTERVENTI DI LOTTA AI CULICIDI NELLE LOCALITÀ TURISTICHE COSTIERE INSERITE NELL'AREA DEL DELTA DEL PO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 41 del 17 giugno 1991

Art. 4
Presentazione delle domande
1. Le domande di contributo, indirizzate alla Giunta regionale, devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di intervento e devono essere corredate di:
a) relazione descrittiva dell'iniziativa, articolata secondo le tipologie di intervento di cui all'art. 2;
b) elenco località in cui saranno effettuati gli interventi;
c) preventivo di spesa articolato per tipologie di intervento.
2. Per quanto riguarda gli interventi di lotta adulticida e larvicida, devono essere indicati i prodotti che si intendono utilizzare.
3. I Servizi di Igiene pubblica delle Unità sanitarie locali competenti per territorio devono esprimere parere obbligatorio relativamente ai progetti ed agli interventi proposti, nonché circa i prodotti utilizzati, le procedure e le misure igienico-sanitarie da adottarsi nelle operazioni di disinfestazione eseguite, in modo diretto o indiretto, dai Comuni interessati.
4. Per l'anno 1991 le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

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