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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 giugno 1991, n. 15

INTERVENTI DI LOTTA AI CULICIDI NELLE LOCALITÀ TURISTICHE COSTIERE INSERITE NELL'AREA DEL DELTA DEL PO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2019, n. 17

Art. 9
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, II comma della Costituzione e art. 31, II comma dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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