LEGGE REGIONALE 13 giugno 1991, n. 15
INTERVENTI DI LOTTA AI CULICIDI NELLE LOCALITÀ TURISTICHE COSTIERE INSERITE NELL'AREA DEL DELTA DEL PO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, II comma della Costituzione e art. 31, II comma dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.