LEGGE REGIONALE 13 giugno 1991, n. 15
INTERVENTI DI LOTTA AI CULICIDI NELLE LOCALITÀ TURISTICHE COSTIERE INSERITE NELL'AREA DEL DELTA DEL PO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(modificato comma 1 da art. 21 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)
Presentazione delle domande
1. Le domande di contributo, indirizzate alla struttura regionale competente, devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di intervento e devono essere corredate di:
a) relazione descrittiva dell'iniziativa, articolata secondo le tipologie di intervento di cui all'art. 2;
b) elenco località in cui saranno effettuati gli interventi;
c) preventivo di spesa articolato per tipologie di intervento.
2. Per quanto riguarda gli interventi di lotta adulticida e larvicida, devono essere indicati i prodotti che si intendono utilizzare.
3. I Servizi di Igiene pubblica delle Unità sanitarie locali competenti per territorio devono esprimere parere obbligatorio relativamente ai progetti ed agli interventi proposti, nonché circa i prodotti utilizzati, le procedure e le misure igienico-sanitarie da adottarsi nelle operazioni di disinfestazione eseguite, in modo diretto o indiretto, dai Comuni interessati.
4. Per l'anno 1991 le domande devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.