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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1991, n. 16

Iniziative di solidarietà a favore dei profughi albanesi

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 dell' 1 luglio 1991

Art. 1
1. La Regiome Emilia - Romagna contribuisce alle attività di soccorso ed alle opere di assistenza e solidarietà a favore dei profughi albanesi, nei modi stabiliti dalla presente legge.
2. Le iniziative di solidarietà, accoglienza, assistenza, alfabetizzazione e formazione volte in via prioritaria all'acquisto e alla fornitura di beni e servizi e all'erogazione di sussidi, da effettuarsi anche per il tramite dei Comuni, sono definite dalla Giunta regionale sulla base di programmi da attuarsi in raccordo con i competenti organi dell'Amministrazione statale ed in collaborazione con i soggetti istituzionali e non istituzionali operanti in materia di protezione civile, nonchè in materia di assistenza sociale, e con gli Enti locali.
3. La Regione promuove il coordinamento delle iniziative di solidarietà degli Enti locali dell'Emilia Romagna.

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