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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1991, n. 16

Iniziative di solidarietà a favore dei profughi albanesi

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 dell' 1 luglio 1991

Art. 3
1. Agli interventi previsti dalla presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del Bilancio per l'esercizio 1991, che verranno dotati della somma complessiva di lire 1.000.000.000, mediante la riduzione di pari importo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al Capitolo 85100 del bilancio relativo al medesimo esercizio, in sede di approvazione della legge di assestamento di bilancio dello stesso esercizio a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio 1991, dopo l'entrata in vigore della presente legge a norma di quanto disposto dai commi terzo e quarto dell'art. 38 della LR n. 31 del 1977.

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