Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

Art. 15
Durata dell'autorizzazione
1. La durata dell'autorizzazione e della relative convenzione non può essere superiore a cinque anni nè, di norma, inferiore a tre anni.
2. E' ammessa la proroga del termine con provvedimento motivato del Sindaco, su domanda del titolare presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, nel solo caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate.
3. La proroga della autorizzazione e della relativa convenzione non può in ogni caso essere superiore ad un anno.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini "

Espandi Indice