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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

Art. 17
Diffida
1. Il provvedimento di diffida previsto dall'art. 16 prescrive:
a) la sospensione cautelativa delle attività estrattive nonchè le modalità ed i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni, nei casi in cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 16;
b) i termini e le modalità di inizio o di ripresa delle attività estrattive nei casi di cui al comma 2 dell'art. 16.
2. Con separato provvedimento il Sindaco commina le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 22.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini "

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