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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17

Art. 21 (1)
Vigilanza in materia di polizia mineraria
1. Le funzioni di viglanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave di cui al DPR 9 aprile 1959, n. 128 Sito esterno, ad eccezione di quelle di cui al successivo comma 4, sono esercitate dalla Regione tramite i propri Servizi per la Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali.
2. Nell'ambito di tali funzioni spettano alla Giunta regionale, che può delegare allo scopo un suo componente, i compiti già attribuiti al Ministro e al Prefetto dal citato DPR n. 128 del 1959 Sito esterno.
3. Ai Responsabili dei Servizi di cui al comma 1, nell' ambito delle funzioni in esso indicate, sono attribuite le funzioni che il citato DPR n. 128 del 1959 Sito esterno assegna all' ingegnere capo del Distretto minerario.
4. Le funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al DPR 27 aprile 1955, n. 547 Sito esterno, ai DPR 19 marzo 1956, n. 302 Sito esterno e n. 303, nonchè al DPR 9 aprile 1959, n. 128 Sito esterno, sono esercitate dai servizi e presidi delle Unità sanitarie locali così come disciplinati dalla LR 22 ottobre 1979, n. 33 e dalla LR 7 settembre 1981, n. 33.
5. Il personale della Regione in possesso del titolo di perito o ingegnere minerario che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, può chiedere di essere comandato o trasferito alle Unità sanitarie locali, ai sensi dei commi 19 e 20 dell'art. 6 della LR 28 ottobre 1987, n. 30.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art.147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Vedi il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno " Istituzione della Provincia di Rimini "

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