LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 17
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(sostituito comma 4 da art. 1 L.R. 13 maggio 1993 n. 23;
aggiunti commi 4 bis e 4 ter da art. 2 L.R. 13 maggio 1993 n. 23)
L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.
Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".
Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, il presente articolo è da ritenersi abrogato per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.
Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, la presente lettera è da ritenersi abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.
L'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 è stato abrogato dall'art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127. La legge 142/1990 è stata di seguito abrogata dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.