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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 11

(modificato comma 1 da art. 24 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva
1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Comune, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12.
2. L'autorizzazione è altresì subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nell'art. 13.
3. Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.
4. L'autorizzazione determina:
a) il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
b) l'estensione e la profondità massima consentite riferite a specifici punti fissi di misurazione;
c) le modalità di sistemazione finale delle aree;
d) la data di scadenza;
e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.
5. L'autorizzazione di coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente articolo.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, il presente articolo è da ritenersi abrogato per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, la presente lettera è da ritenersi abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

L'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno è stato abrogato dall'art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127. Sito esterno La legge 142/1990 Sito esterno è stata di seguito abrogata dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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