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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 12

(già sostituito comma 3 da art. 2 L.R. 23 novembre 1992 n. 4, poi sostituito comma 3 da art. 3 L.R. 20 dicembre 1993 n. 45; poi modificato comma 3 da art. 146 L.R. 21 aprile 1999 n. 3; poi modificato comma 3 da art. 27 L.R. 14 aprile 2004 n. 7; poi modificato comma 4 da art. 24 L.R. 30 maggio 2016, n. 9, poi aggiunto comma 3 bis da art. 3 L.R. 30 luglio 2019 n. 13, infine modificato comma 3 da art. 10 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)

Convenzione
1. La convenzione, predisposta secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:
a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche;
b) all'esecuzione delle opere che si rendano necessarie per evitare danni ad altri beni ed attività;
c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione;
d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione;
e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima.
2. Con la medesima convenzione il titolare dell'autorizzazione si impegna a versare annualmente al Comune in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre, una somma comisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di contributo alle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto agli obblighi di cui al comma 1.
3. Le somme versate al Comune ai sensi del comma 2 sono introitate dal Comune medesimo e sono devolute nella misura del venti per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione. Tali somme sono utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione, secondo le modalità ed i fini di cui all'articolo 27, in materia di attività estrattive nonché in materia di difesa del suolo e della costa, per quanto in connessione con le attività estrattive. La Regione, al fine di incentivare gli interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale e paesistica delle aree interessate da attività estrattiva, può destinare le somme introitate nell'ambito della propria quota per la concessione di contributi ai Comuni. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di utilizzo dei medesimi, con particolare riferimento ai territori interessati da attività estrattiva prima dell'entrata in vigore della presente legge e quindi prive di un piano di sistemazione finale, individuando anche la percentuale massima del contributo regionale. La Regione valuta ed approva il programma di erogazione dei contributi.
3 bis. Le somme introitate dalla Regione di cui al comma 3 possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi alle Province e alla Città metropolitana di Bologna, allo scopo di favorire la revisione e l'aggiornamento dei Piani infraregionali delle attività estrattive (PIAE) di cui all'articolo 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri per l'assegnazione dei contributi e le modalità di utilizzo dei medesimi, dando priorità, nell'ordine, alle varianti generali, alle verifiche intermedie degli strumenti di pianificazione vigenti e alle conseguenti varianti di adeguamento, individuando tra l'altro la percentuale massima del contributo regionale. La Regione valuta ed approva il programma di erogazione dei contributi.
4. La proposta di convenzione è approvata dalla Giunta comunale. Il Comune provvede alla stipula della convenzione e al rilascio dell'autorizzazione.
5. La convenzione si perfeziona con la sottoscrizione del proprietario dell'area.
6. La convenzione è efficace ed impegnativa dopo il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, il presente articolo è da ritenersi abrogato per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, la presente lettera è da ritenersi abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

L'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno è stato abrogato dall'art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127. Sito esterno La legge 142/1990 Sito esterno è stata di seguito abrogata dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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