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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 32
Approvazione di PAE adottati
1. I PAE adottati dai Comuni in data successiva al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, in conformità alle disposizioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale.
2. I PAE adottati dai Comuni in data antecedente al 29 giugno 1989 sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, previa istruttoria tecnica di merito che tenga conto degli eventuali elementi integrativi e proposte che i Comuni hanno facoltà di presentare nel corso dell'istruttoria stessa. Non sono comunque approvabili le previsioni ricadenti nei sistemi, zone ed elementi elencati al comma 2 dell'art. 31, fermo restando quanto disposto al comma 3 dello stesso articolo.
3. abrogato

Note del Redattore:

L'attività di vigilanza prevista ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è stata delegata alle Province dall'art. 147, comma 1, lett. b) della L.R. 21 aprile 1999 n. 3.

Si veda il D.Lgs. 6 marzo 1992 n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, il presente articolo è da ritenersi abrogato per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

Ai sensi dell' art. 30, comma 4 L.R. 18 maggio 1999 n. 9, come modificato da art. 1 L.R. 16 novembre 2000 n. 35, la presente lettera è da ritenersi abrogata per le attività estrattive sottoposte alle procedure disciplinate dalla presente legge.

L'art. 48 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno è stato abrogato dall'art. 17, comma 31, L. 15 maggio 1997, n. 127. Sito esterno La legge 142/1990 Sito esterno è stata di seguito abrogata dal Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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