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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1991, n. 19

EROGAZIONE DI RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE DEI CONTRIBUTI SULLE SPESE DI GESTIONE DI CUI ALL'ART. 42 DELLA LR 1 DICEMBRE 1979, N. 45, A FAVORE DELLE AZIENDE IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAVANZO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 22 luglio 1991

Art. 2
Condizioni per l'applicazione del beneficio
1. Il beneficio previsto dall'art. 1 si applica alle aziende per le quali si verifichino congiuntamente tutte le seguenti condizioni:
a) che presentino, per l'anno 1989, disavanzi di esercizio che non hanno trovato copertura per oltre il 30% per mezzo dei contributi di cui all'art. 6 della Legge 10 aprile 1981, n. 151 Sito esterno;
b) che, in sede di riparto del Fondo nazionale traporti per il 1989, beneficino di un contributo per il ripiano del disavanzo di esercizio inferiore di oltre il 5% rispetto a quello che avrebbero ricevuto ove il Fondo stesso fosse stato ripartito nelle medesime proporzioni di quello del 1988;
c) che abbiano fatto ricorso, nel trimestre immediatamente precedente alla presentazione della domanda, all'anticipazione di tesoreria.

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