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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1991, n. 19

EROGAZIONE DI RATE TRIMESTRALI ANTICIPATE DEI CONTRIBUTI SULLE SPESE DI GESTIONE DI CUI ALL'ART. 42 DELLA LR 1 DICEMBRE 1979, N. 45, A FAVORE DELLE AZIENDE IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAVANZO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 50 del 22 luglio 1991

INDICE

Art. 1 - Erogazione dei contributi in rate trimestrali anticipate
Art. 2 - Condizioni per l'applicazione del beneficio
Art. 3 - Presentazione delle domande
Art. 4 - Norma transitoria
Art. 5 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Erogazione dei contributi in rate trimestrali anticipate
1. Per l'esercizio finanziario 1991, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 2, è autorizzata, su domanda delle aziende interessate, l'erogazione in rate trimestrali anticipate dei contributi sulle spese di gestione di cui all'art. 42 della LR 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni, in deroga alle modalità di erogazione previste dallo stesso art. 42.
2. Per gli esercizi finanziari successivi l'autorizzazione potrà essere rinnovata con la legge finanziaria regionale.
Art. 2
Condizioni per l'applicazione del beneficio
1. Il beneficio previsto dall'art. 1 si applica alle aziende per le quali si verifichino congiuntamente tutte le seguenti condizioni:
a) che presentino, per l'anno 1989, disavanzi di esercizio che non hanno trovato copertura per oltre il 30% per mezzo dei contributi di cui all'art. 6 della Legge 10 aprile 1981, n. 151 Sito esterno;
b) che, in sede di riparto del Fondo nazionale traporti per il 1989, beneficino di un contributo per il ripiano del disavanzo di esercizio inferiore di oltre il 5% rispetto a quello che avrebbero ricevuto ove il Fondo stesso fosse stato ripartito nelle medesime proporzioni di quello del 1988;
c) che abbiano fatto ricorso, nel trimestre immediatamente precedente alla presentazione della domanda, all'anticipazione di tesoreria.
Art. 3
Presentazione delle domande
1. Le domande per la concessione del beneficio rpevisto dall'art. 1 sono presentate, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre, il 15 marzo, il 15 giugno ed il 15 settembre per ciascuno dei trimestri successivi.
2. Esse sono corredate da documentazione idonea alla dimostrazione delle condizioni previste dall'art. 2.
Art. 4
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione, le domande sono presentate, apena di decadenza, entro giorni 15 dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 2, della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 luglio 1991

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