Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1991, n. 21

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI DEI DISABILI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 2 agosto 1991

Art. 2
1. La Consulta di cui al precedente art. 1 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
- dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore ai Servizi sociali, suo delegato, che la presiede;
- da un rappresentante nominato da ciascuno dei soggetti privati e del volontariato iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 18 della LR 12 gennaio 1985, n. 2, che opera nel settore dell'assistenza e tutela ai disabili;
- da un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Comuni italiani(ANCI);
- da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Province dell'Emilia - Romagna(URPER);
- da un rappresentante designato dalla Delegazione regionale dell'Unione regionale dei Comuni ed Enti montani (UNCEM);
- da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- da cinque rappresentanti designati delle organizzazioni regionali degli industriali, della cooperazione, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli;
- da un rappresentante designato dal Sovraintendente scolastico per l'Emilia - Romagna.
2. La Consulta è integrata di volta in volta, su richiesta del Presidente, con gli assessori regionali competenti per le materie oggetto delle singole sedute.
3. Alle riunioni della Consulta sono invitati i consiglieri facenti parte della Commissione consiliare Sicurezza sociale.
4. Funge da segretario un collaboratore regionale designato dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore ai Servizi sociali.
5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi per spese vive ai sensi dell'art 2 della LR 18 marzo 1985, n. 8 " Modificazioni alle Leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981 relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali" e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

Espandi Indice