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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1991, n. 21

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI DEI DISABILI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 2 agosto 1991

Art. 3
1. La Consulta regionale per i problemi dei disabili:
a) esprime parere sui piani e programmi regionali per gli aspetti inerenti i cittadini disabili;
b) propone alla Giunta regionale iniziative di modifica o adeguamento della legislazione regionale e nazionale del settore;
c) propone indagini, ricerche, studi ed iniziative di interesse regionale finalizzate ad una sempre maggiore qualificazione degli interventi nei confronti dei medesimi cittadini;
d) esprime parere su ogni altro atto o provvedimento relativo alla materia sottoposto dai competenti organi della Regione.

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