LEGGE REGIONALE 29 luglio 1991, n. 21
ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI DEI DISABILI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 2 agosto 1991
Art. 4
1. Le spese per il funzionamento della Consulta regionale per i problemi dei disabili, di cui alla presente legge, fanno carico al Capitolo di spesa 50020 che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della LR 6 luglio 1977, n. 31.