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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1991, n. 21

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER I PROBLEMI DEI DISABILI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 53 del 2 agosto 1991

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di consentire una consultazione permanente con le associazioni e gli organismi rappresentativi dei cittadini disabili, sulle molteplici tematiche inerenti ai medesimi cittadini, è istituita la Consulta regionale per i problemi dei disabili.
Art. 2
1. La Consulta di cui al precedente art. 1 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
- dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore ai Servizi sociali, suo delegato, che la presiede;
- da un rappresentante nominato da ciascuno dei soggetti privati e del volontariato iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 18 della LR 12 gennaio 1985, n. 2, che opera nel settore dell'assistenza e tutela ai disabili;
- da un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Comuni italiani(ANCI);
- da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Province dell'Emilia - Romagna(URPER);
- da un rappresentante designato dalla Delegazione regionale dell'Unione regionale dei Comuni ed Enti montani (UNCEM);
- da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- da cinque rappresentanti designati delle organizzazioni regionali degli industriali, della cooperazione, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli;
- da un rappresentante designato dal Sovraintendente scolastico per l'Emilia - Romagna.
2. La Consulta è integrata di volta in volta, su richiesta del Presidente, con gli assessori regionali competenti per le materie oggetto delle singole sedute.
3. Alle riunioni della Consulta sono invitati i consiglieri facenti parte della Commissione consiliare Sicurezza sociale.
4. Funge da segretario un collaboratore regionale designato dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore ai Servizi sociali.
5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, salvo gli eventuali rimborsi per spese vive ai sensi dell'art 2 della LR 18 marzo 1985, n. 8 " Modificazioni alle Leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981 relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali" e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
1. La Consulta regionale per i problemi dei disabili:
a) esprime parere sui piani e programmi regionali per gli aspetti inerenti i cittadini disabili;
b) propone alla Giunta regionale iniziative di modifica o adeguamento della legislazione regionale e nazionale del settore;
c) propone indagini, ricerche, studi ed iniziative di interesse regionale finalizzate ad una sempre maggiore qualificazione degli interventi nei confronti dei medesimi cittadini;
d) esprime parere su ogni altro atto o provvedimento relativo alla materia sottoposto dai competenti organi della Regione.
Art. 4
1. Le spese per il funzionamento della Consulta regionale per i problemi dei disabili, di cui alla presente legge, fanno carico al Capitolo di spesa 50020 che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della LR 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare cone legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 29 luglio 1991

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