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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 23

MODIFICA DELLA LR 29 GENNAIO 1987, N. 4, APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DEI VIAGGIATORI DEI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA SPROVVISTI DI VALIDO TITOLO DI VIAGGIO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 5 settembre 1991

Art. 2
1.
L'articolo 1 della L. R. 29 gennaio 1987, n. 4 è sostituito dal seguente:
" Art. 1
1. I viaggiatori dei servizi di pubblico trasporto di linea che risultano sprovvisti di titolo di viaggio o muniti di titolo di viaggio non valido ai sensi delle vigenti condizioni di trasporto, oppure contraffatto o alterato, sono tenuti al pagamento, oltre che dell'importo della tariffa evasa, di una somma, quale sanzione amministrativa, non inferiore a Lire venticinquemila e non superiore a Lire centocinquantamila, salva l'azione penale per l'eventuale reato commesso.
2. Nel caso di presentazione di titolo di viaggio contraffatto o alterato, l'ammontare della tariffa evasa, al cui pagamento il trasgressore è tenuto, è pari all'importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato.
3. Qualora il passeggero non sia in grado di esibire, momentaneamente, all'agente accertatore l'abbonamento personale, la sanzione si applicherà nella misura minima nel caso in cui il titolo venga presentato ai competenti organi aziendali entro quarantotto ore. ".

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