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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 23

MODIFICA DELLA LR 29 GENNAIO 1987, N. 4, APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DEI VIAGGIATORI DEI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA SPROVVISTI DI VALIDO TITOLO DI VIAGGIO.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 5 settembre 1991

Art. 3
1.
L'articolo 2 della L. R. 29 gennaio 1987, n. 4 è sostituito dal segeunte:
" Art. 2
1. Le imprese pubbliche e private esercenti servizi pubblici di linea dovranno rendere nota al pubblico la comminatoria della suddetta sanzione e del connesso pagamento del biglietto di tariffa ordinaria corrispondente al percorso indebitamente usufruito e, nel caso in cui al comma 2 del precedente articolo, al valore del titolo abusivamente utilizzato, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti e da stampare sul titolo di viaggio. ".

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