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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 5 settembre 1991

Art. 27
Spese relative all'esercizio delle funzioni delegate
1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione che vi fa fronte, a norma dell'art. 17 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, con i proventi delle tasse di concessione di cui all'art. 11 della presente legge.
2. All'onere relativo si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31.
3. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme assegnate nel bilancio regionale con proprio atto deliberativo, previa valutazione dell'attività effettivamente svolta da ciascun ente delegato che dovrà risultare da rendiconti annuali. la Giunta relaziona alla Commissione consiliare competente, una volta all'anno, su tutti gli effetti della presente legge.

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