Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 5 settembre 1991

Art. 30
Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo
1. Presso ciascun ente delegato è istituita una Commissione consultiva avente il compito di formulare proposte e pareri sui provvedimenti da adottare per la tutela e la valorizzazione del tatufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge.
2. La composizione della Commissione consultiva è determinata dall'ente delegat, assicurando la presenza in essa dei rappresentanti delle associazioni dei tartufai, delle associazioni degli agricoltori, delle associazioni ambientaliste e dei soggetti interessati alla tartuficoltura.
3. Della Commissione consultiva fanno altresì parte tecnici ed esperti dell'ente delegato aventi competenze nelle materie di cui alla presente legge.
4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono determinate dall'ente delegato.

Espandi Indice