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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 5 settembre 1991

Art. 7
Vivai
1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assogettata alla disciplina di cui alla LR 28 luglio 1982, n. 34 recante disposizioni sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parti di piante e sementi.
2. La Commissione regionale per la vigilanza sulle attività vivaistiche e mementiere prevista dall'art. 2 della LR n. 34 del 1982, quando è chiamata a pronunciarsi su questioni attinenti alla produzione di piante tartufigene, viene integrata da un esperto micologo scelto fra quelli designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e Scienze naturali aventi sede in Emilia - Romagna.

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