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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 5 settembre 1991

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 16 dicembre 1985 n. 752 Sito esterno, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio assumendo i seguenti criteri ispiratori:
a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale del territori interessati;
b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico.
Art. 2
Deleghe
1. Le funzioni amministrative regionali previste dalla presente legge enon riservate espressamente alla competenza di organi regionali sono delegate alle Province che le esercitano secondo le disposizioni del Titolo III della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
2. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della LR 27 febbraio 1984, n. 6.
3. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge gli enti delegati possono avvalersi:
a) dei Servizi provinciali e circondariali per l'Agricoltura e l'Alimentazione di cui alla LR 18 agosto 1984, n. 44;
b) dei Servizi provinciali e circondariali per la Difesa del suolo, le Risorse idricge e le Risorse forestali di cui alla citata LR n. 44 del 1984;
c) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia - Romagna.
4. Per l'assolvimento dei compiti di carattere tecnico connessi alla applicazione della presente legge, gli enti delegati provvedono a dotare i propri uffici o i servizi di cui alla lettera a) del comma 3 di un congruo numero di esperti in tartuficoltura anche qualificando all'uopo tecnici già in servizio. A tale fine la Regione istiuisce periodicamente corsi di specializzazione e di aggiornamento.

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