Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 5 settembre 1991

Titolo II
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIE
Art. 3
Tartufaie controllate e coltivate
1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'art. 3 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono soggette a riconoscimento secondo il procedimento definito dalla presente legge.
2. A tal fine i soggetti interessati che ne hanno titolo debbono presentare istanza all'ente delegato competente per territorio allegando la seguente documentazione:
a) per le tartufaie controllate:
1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,
2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,
3) relazione contenente gli elementi agronomici e di altra natura che evidenzino le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti sì da poterli qualificare come tartufaia naturale vocata per una determinata specie di tartufo. In particolare devono essere specificati: la giacitura del terreno; il tipo fi vegetazione nel sottobosco; il numero e le specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza,
4) piano colturale, a norma del punto 4 dell'allegata tabella, e di conservazione della tartufaia;
b) per le tartufaie coltivate:
1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,
2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,
3) relazione che dimostri la presenza nel terreno proposto delle caratteristiche indicate dal punto 1 dell' allegatata tabella e contenga altresì: la descrizione dell'ambiente con indicazione della giacitura del terreno e della sua altitudine; la destinazione in atto del terreno con la specificazione si si tratta di terreno incolto o precedentemente coltivato, indicando in quest' ultimo caso il tipo di coltivazione; la specie di tartufo che si intende coltivare; le specie e quantità di piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora e le modalità di impianto; l'indicazione del vvivaio o dei vivai di provenienza delle piantini tartifigene da mettere a dimora,
4) piano colturale e di coltivazione della tartufaia.
3. Qualora il terreno della tartufaia risulti in tutto o in parte classificato montano, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'ente delegato richiede su di essa il parere della Comunità montana competente per il territorio. Decorsi trenta giorni dall'invio della richiesta di parere senza che all'ente delegato siano pervenute comunicazioni in merito, si intende che il parere della Comunità montana sia favorevole.
Art. 4
Messa a dimora delle piantine
1. In relazione alle domande di riconoscimento pervenute, gli enti delegati, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 3, impartiscono indicazioni e prescrizioni per la messa a dimora delle piantine, anche in riferimento alla allegata tabella. Con lo stesso provvedimento gli enti delegati possono autorizzare e disciplinare la tabellazione provvisoria secondo un modello uniforme stabilito dalla Giunta regionale.
2. Decorsi novanta giorni dalla data di inoltro della domanda senza che siano pervenute comunicazioni da parte dell'ente delegato, il richiedente ha facoltà di procedere alla realizzazione dell'impianto ed alla tabellazione provvisoria secondo le indicazioni contenute nella domanda e negli allegati.
3. Al fine di consentire eventuali sopralluoghi in corso d' opera, il richiedente è tenuto a comunicare con preavviso di quindici giorni all'ente delegato, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data di inizio delle oeprazioni di messa a dimora delle piantine; successivamente deve comunicare la data di ultimazione dell'impianto.
4. Le tabelle provvisorie apposte ai sensi del comma 2 devono essere rimosse entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'ente delegato con il quale la domanda di riconoscimento si astata rigettata.
Art. 5
Collaudo e riconoscimento
1. L'ente delegato, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto, effettua il collaudo volto ad accertare che esso sia conforme alla domanda, abbia le caratteristiche richieste dal punto 2 dell'allegata tabella e risponda alle prescrizioni eventualmente impartite ai fini della messa a dinora. Può richiedere allo scopo la esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione.
2. Eseguito il collaudo con esito positivo, l'ente delegato rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata e detta ogni opportuna prescrizione sulla conduzione delle tartufaie tenuto conto anche del piano colturale e di conservazione sottoscritto dal richiedente.
3. Qualora dall'esito del collaudo risulti che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo, possa divenirlo con appropriate modifiche, l'ente delegato assegna un termine congruo per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.
4. Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti di qualunque specie essi siano, ai sensi della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno.
Art. 6
Controlli e revoca
1. L'Ente delegato effettua controlli almeno biennali sulla buona conduzione della tartufaia ed ha facoltà di revocare il riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata qualora vengano a mancare, nel prosieguo del tempo, i requisiti essenziali che lo avevano consentito oppure non vengano rispettate le prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi dell'art. 5. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle apposte entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Art. 7
Vivai
1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assogettata alla disciplina di cui alla LR 28 luglio 1982, n. 34 recante disposizioni sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parti di piante e sementi.
2. La Commissione regionale per la vigilanza sulle attività vivaistiche e mementiere prevista dall'art. 2 della LR n. 34 del 1982, quando è chiamata a pronunciarsi su questioni attinenti alla produzione di piante tartufigene, viene integrata da un esperto micologo scelto fra quelli designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e Scienze naturali aventi sede in Emilia - Romagna.

Espandi Indice