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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 5 settembre 1991

Titolo III
DELLA RACCOLTA DEL TARTUFO
Capo I
Autorizzazione e modalità
Art. 8
Autorizzazione alla raccolta
1. L'attività di raccolta dei tartufi è consentita previa autorizzazione amministrativa rilasciata dall'ente delegato.
2. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente delegato nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza anagrafica.
3. L'autorizzazione è concessa mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Essa è subordinata all'esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza della specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vogente in materia. L'esame consiste in una prova basata su risposte a quesiti posti sugli argomenti sopra indicati.
4. Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.
5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni.
6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi il proprietario, l'usufruttuario o il coltivatore del fondo nonchè i rispettivi familiari e dipendenti.
Art. 9
Commissione d' esame
1. L'esame viene effettuato da Commissioni nominate dagli enti delegati, che durano in carica quanto il Consiglio provinciale ed il Comitato circondariale ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina delle nuove Commissioni.
2. Le Commissioni d' esame sono composte:
a) dal Presidente dell'ente delegato;
b) da un funzionario dell'Amministrazione provinciale o del Servizio provinciale Agricoltura e Alimentazione da scegliere fra quelli esperti in tartuficoltura;
c) da un micologo da nominarsi fra gli esperti designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e forestali o Scienze naturali o da istituti tecnici agrari e forestali.
3. Al componente di cui alla lett. a) del comma 2, o suo delegato, è attribuita la funzione di Presidente della Commissione. Funge da segretario un dipendente dell'ente delegato.
4. Le Commissioni d' esame hanno facoltà di svolgere le prove anche in sedi decentrate.
5. Ai componenti delle Commissioni d' esame spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10
Tesserino di idoneità
1. Il tesserino deve contenere le generalit' e la fotografia del titolare; ha validità per sei anni ed è rinnovato su domanda del titolare, senza ripetizione dell'esame di cui all'art. 8.
2. Quando l'autorizzazione alla raccolta sia stata revocata, una nuova autorizzazione non può essere rilasciata prima di cinque anni e deve essere preceduta da un nuvo esame con esito positivo.
3. La Giunta regionale predispone un modello di tesserino uniforme per tutto il territorio regionale. Fino a nuove determinazioni resta valido il modello di tesserino approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3117 del 21 giugno 1988.
Art. 11
Tassa di concessione regionale
1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi è regolata dalla LR 29 dicembre 1980, n. 60 come integrata dall'art. 3 della LR 28 gennaio 1991, n. 3, fermo restando quanto disposto in deroga dal comma 6 dell'art. 8 della presente legge.
Art. 12
Modalità di raccolta
1. La raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di non più di due cani per ciascun cercatore, salvo quanto previsto al successivo art. 15 e nei regolamenti di cui al successivo art 21, e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a com. 6; lo scavo deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato; i cani debbono essere tenuti al giunzaglio, quando i raccoglitori, per raggiungere zone di libera raccolta, attraversino tartufaie riconosciute, utilizzando gli accessi che all'uopo, ove occorra, vanno previsti all'atto del rilascio della autorizzazione.
2. Sono in ogni caso vietate:
a) la lavorazione andante del terreno tartufigeno, nel periodo di raccolta dei tartufi;
b) la raccolta dei tartufi immaturi;
c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima dell'alba.
3. Il raccoglitore ha l'obbligo di provvedere, subito dopo la raccolta, alla riempitura di ogni buca che abbia aperto.
4. Il limite massino di raccolta giornaliera individuale, nelle zone di libera raccolta, è quello fissato dall'art. 10 della LR 24 gennaio 1977, n. 2.
Art. 13
Calendario
1. La raccolta dei tartufi nel territorio regionale è consentita nei seguenti periodi:
a) Tuber megnatum (tartufo bianco):
dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,
dal 20 settembre al 20 gennaio per zone di collina;
b) Tuber melanosporum:
dal 1° novembre al 31 marzo per tutte le zone;
c) Tuber aestivum:
dal 1° maggio al 30 giugno per tutte le zone;
d) Tuber uncinatum:
dal 20 settembre al 31 gennaio per tutte le zone;
e) Tuber brumale e sua varietà moschatum:
dal 1° dicembre al 30 aprile per tutte le zone;
f) Tuber albidum (bianchetto):
dal 1° novembre al 31 marzo per le zone di pianura,
dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina;
g) Tuber macrosporum:
dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,
dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina.
2. Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia e n. 16 Adriatica e zone di collina quelle a sud delle stesse.
3. L'ente delegato, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati di cui all'art. 2 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, può variare il calendario di raccolta, in relazione ad eventi atmosferici e climatici eccezionali o per altre circostanze particolari.
4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno dei centri o istituti di ricerca di cui al comma 3 3 sentita la Provincia interessata, può autorizzare enti o associazioni, che presentino un adeguato progetto, alla raccolta per scopi scintifici e di studio anche in deroga al calendario.
Art. 14
Zone geografiche di raccolta
1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta di cui al quinto comma dell'art 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono definite dalla Giunta regionale, in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33 della LR 2 aprile 1988, n. 11.
2. La delimitazione viene definita mediante idonea rappresentazione cartografica sulla base di adeguati studi sulla distribuzione delle diverse specie di tartufi nei vari ambiti territoriali.
3. La Giunta regionale adotta le proprie determinazioni su proposta degli enti delegati.
Art. 15
Misure di salvaguardia per la fauna selvatica
1. La raccolta dei tartufi nelle zone di rifugio e nelle oasi di protezione della fauna selvatica istituite ai sensi della LR 15 maggio 1987, n. 20 è vietata; gli enti delegati possono eccezionalmente consentire la raccolta assoggettandola a modalità e cautele che salvaguardino adeguatamente le esigenze, prioritarie di protezione della fauna selvatica e dell'ambiente.
2. Nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle aziende faunistico - venatorie, la raccolta dei tartufi è disciplinata dagli enti delegati. Nell'ambito di tali zone ed aziende essi dispongono limitazioni e divieti alla raccolta dei tartufi in relazione alle esigenze di salvaguardia, produzione e ripopolamento della selvaggina, adottando anche deroghe parziali al calendario di raccolta di cui all'art. 13.
3. In ogni caso, nelle aziende faunistico - venatorie la raccolta dei tartufi può essere consentita solo nei giorni di silenzio venatorio mediante provvedimenti assunti dagli enti delegati, sentiti i conduttori. Detti provvedimenti saranno tempestivamente comunicati ai conduttori delle aziende.
4. Nelle zone ed aziende di cui ai commi precedenti la raccolta dei tartufi è comunque consentita con l'ausilio di un solo cane per cercatore.
5. L'accesso alle zone di cui ai commi 1, 2 e 3 per la raccolta dei tartufi non può essere subordinato al pagamento di tasse, canoni o corrispettivi di alcun genere.
Capo II
Vigilanza e sanzioni
Art. 16
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge compete agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno. Compete altresì alle guardine venatorie provinciali, agli appartenenti ai servizi di polizia municipale, alle guardie ecologiche volontarie nominate dalle Province e dal Circondario di Rimini ai sensi della LR: 3 luglio 1989, n. 23, nonchè alle guardie giurate designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente.
Art. 17
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è regolata dalla LR 28 aprile 1984, n. 21.
2. Alla applicazione delle sanzioni pecuniarie provvedono gli enti delegati; i proventi che ne derivano sono ad essi devoluti.
3. I verbali di accertamentoi della avvenuta raccolta di tartufi senza la prescritta abilitazione ovvero senza previo pagamento della tassa di concessione regionale sono trasmessi senza ritardo all'ufficio regionale competente per applicazione delle ulteriori sanzioni di natura tributaria previste dalla LR 23 agosto 1979, n. 26.
Art. 18
Infrazioni sanzionate e loro ammontare
1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono determinate nella misura seguente.
a)
- raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane addestrato: da lire 300.000 a Lire 900.000,
- raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'art. 15 ed ai regolamenti previsti dall'art. 21: da Lire 300.000 a Lire 900.000,
- raccolta di tartufi con l'ausilio di più di due cani in tutte le altre fattispecie: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 12: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
c) lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: per ogni mille metri quadrati di terreno, da Lire 300.000 a Lire 900.000;
d) apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta: per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte o e non riempite a regola d' arte entro la superficie di mille metri quadrati: da Lire 100.000 a Lire 500.000;
e) raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, semprechè non se ne dimostri il possesso e la regolarità esibendolo nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità dell'ente delegato preposta alla applicazione delle sanzioni: da Lire 300.000 a Lire 900.000, ferma restando per le ipotesi ivi previste l'applicabilità delle sanzioni di cui al primo comma dell'art. 6 della LR 23 agosto 1979, n. 26;
f) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purchè adeguatamente tabellate, per un periodo di quindici anni dalla data di messa a dimora dell'impianto: da Lire 200.000 a Lire 600.000;
g) raccolta di tartufi in periodo di divieto: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
h) raccolta di tartufi immaturi: da Lire 60.000 a Lire 180.000; oltre a detta sanzione si applica una sanzione da Lire 10.000 a Lire 30.000 per ogni tartufo colto immaturo;
i) raccolta di tartufi durante le ore notturne: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
l) raccolta di tartufi entro zone tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali: da Lire 300.000 a lire 900.000;
m) raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico - venatorie, in violazione del divieto, o in violazione delle modalità, cautele, condizioni e limitazioni stabilite nei provvedimenti degli enti delegati, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2 e 3: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
n) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva - ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 752 del 1985 Sito esterno - nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da Lire un milione a Lire tre milioni;
o) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della Legge n. 752 del 1985 Sito esterno: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
p) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della Legge n. 752 del 1985 Sito esterno: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
q) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge n. 752 del 1985 Sito esterno, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da Lire 300.000 a Lire 900.000.
2. Le sanzioni di cui alle lett. f) e l) del comma 1 si applicano anche nei casi di leggittima tabellazione provvisoria ai sensi dell'art. 4.
Art. 19
Sanzioni amministrative
1. Le infrazioni di cui all'articolo precedente comportano la confisca del prodotto.
2. Nei casi di infrazione di cui alla lettera n) del comma 1 dell'art. 18, ove il trasgressore non rimuova le tabelle abusive, l'ente delegato provvede d' ufficio, previa diffida, ponendo la relativa spesa a carico del trasgressore.
3. L'autorizzazione alla raccolta viene sospesa ed il tesserino ritirato per un periodo massino di due anni qualora, nell'arco di un quinquennio, il titolare incorra in più di due infrazioni previste dall'articolo 18. La sospensione è annotata sul tesserino.
4. Alla terza sospensione consegue la revoca dell'autorizzazione alla raccolta.
5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte dall'ente delegato che l'ha rilasciata. A tal fine gli enti competenti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, qualora siano diversi dall'ente autorizzante, comunicano a quest' ultimo i provvedimenti sanzionatori adottati una volta che siano divenuti definitivi.

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