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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 5 settembre 1991

Capo II
Vigilanza e sanzioni
Art. 16
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge compete agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno. Compete altresì alle guardine venatorie provinciali, agli appartenenti ai servizi di polizia municipale, alle guardie ecologiche volontarie nominate dalle Province e dal Circondario di Rimini ai sensi della LR: 3 luglio 1989, n. 23, nonchè alle guardie giurate designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente.
Art. 17
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è regolata dalla LR 28 aprile 1984, n. 21.
2. Alla applicazione delle sanzioni pecuniarie provvedono gli enti delegati; i proventi che ne derivano sono ad essi devoluti.
3. I verbali di accertamentoi della avvenuta raccolta di tartufi senza la prescritta abilitazione ovvero senza previo pagamento della tassa di concessione regionale sono trasmessi senza ritardo all'ufficio regionale competente per applicazione delle ulteriori sanzioni di natura tributaria previste dalla LR 23 agosto 1979, n. 26.
Art. 18
Infrazioni sanzionate e loro ammontare
1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono determinate nella misura seguente.
a)
- raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane addestrato: da lire 300.000 a Lire 900.000,
- raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'art. 15 ed ai regolamenti previsti dall'art. 21: da Lire 300.000 a Lire 900.000,
- raccolta di tartufi con l'ausilio di più di due cani in tutte le altre fattispecie: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 12: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
c) lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: per ogni mille metri quadrati di terreno, da Lire 300.000 a Lire 900.000;
d) apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta: per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte o e non riempite a regola d' arte entro la superficie di mille metri quadrati: da Lire 100.000 a Lire 500.000;
e) raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, semprechè non se ne dimostri il possesso e la regolarità esibendolo nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorità dell'ente delegato preposta alla applicazione delle sanzioni: da Lire 300.000 a Lire 900.000, ferma restando per le ipotesi ivi previste l'applicabilità delle sanzioni di cui al primo comma dell'art. 6 della LR 23 agosto 1979, n. 26;
f) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purchè adeguatamente tabellate, per un periodo di quindici anni dalla data di messa a dimora dell'impianto: da Lire 200.000 a Lire 600.000;
g) raccolta di tartufi in periodo di divieto: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
h) raccolta di tartufi immaturi: da Lire 60.000 a Lire 180.000; oltre a detta sanzione si applica una sanzione da Lire 10.000 a Lire 30.000 per ogni tartufo colto immaturo;
i) raccolta di tartufi durante le ore notturne: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
l) raccolta di tartufi entro zone tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali: da Lire 300.000 a lire 900.000;
m) raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico - venatorie, in violazione del divieto, o in violazione delle modalità, cautele, condizioni e limitazioni stabilite nei provvedimenti degli enti delegati, ai sensi dell'art. 15, commi 1, 2 e 3: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
n) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva - ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 752 del 1985 Sito esterno - nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da Lire un milione a Lire tre milioni;
o) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della Legge n. 752 del 1985 Sito esterno: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
p) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della Legge n. 752 del 1985 Sito esterno: da Lire 300.000 a Lire 900.000;
q) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge n. 752 del 1985 Sito esterno, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da Lire 300.000 a Lire 900.000.
2. Le sanzioni di cui alle lett. f) e l) del comma 1 si applicano anche nei casi di leggittima tabellazione provvisoria ai sensi dell'art. 4.
Art. 19
Sanzioni amministrative
1. Le infrazioni di cui all'articolo precedente comportano la confisca del prodotto.
2. Nei casi di infrazione di cui alla lettera n) del comma 1 dell'art. 18, ove il trasgressore non rimuova le tabelle abusive, l'ente delegato provvede d' ufficio, previa diffida, ponendo la relativa spesa a carico del trasgressore.
3. L'autorizzazione alla raccolta viene sospesa ed il tesserino ritirato per un periodo massino di due anni qualora, nell'arco di un quinquennio, il titolare incorra in più di due infrazioni previste dall'articolo 18. La sospensione è annotata sul tesserino.
4. Alla terza sospensione consegue la revoca dell'autorizzazione alla raccolta.
5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte dall'ente delegato che l'ha rilasciata. A tal fine gli enti competenti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, qualora siano diversi dall'ente autorizzante, comunicano a quest' ultimo i provvedimenti sanzionatori adottati una volta che siano divenuti definitivi.

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