LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 5 settembre 1991
Titolo V
PROMOZIONE DELLA TARTUFICOLTURA
Art. 24
Interventi a favore della tartuficoltura
1.
Al secondo comma dell'art. 4 della LR 4 settembre 1981, n. 30, contenente la disciplina degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, è aggiunta la seguente lettera:
"f) per la realizzazione o il miglioramento di tartufaie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 ; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori. Nell'assegnazione del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volontari previsti dall'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 , dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute come tartufaie controllate o coltivate. ".
Art. 25
Consorzi volontari
1. I consorzi volontari di cui all'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 sono costituiti per atto pubblico.
2. La costituzione dei consorzi può essere promossa anche dagli enti delegati e dalle Comunit' montane.
Art. 26
Associazioni locali
1. La Regione favorisce la costituzione di associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o prroprietari e raccoglitori, perseguano statutariamente i seguenti scopi:
a) la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;
b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufaie, nonchè la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;
c) la promozione della gastronomia locale e della potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo.
2. Con tali associazioni gli enti delegati possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.