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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 giugno 1996 n. 20

L.R. 13 novembre 2001 n. 38 Sito esterno

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIE
Espandere area tit3 Titolo III - DELLA RACCOLTA DEL TARTUFO
Espandere area tit4 Titolo IV - AREE PUBBLICHE
Espandere area tit5 Titolo V - PROMOZIONE DELLA TARTUFICOLTURA
Espandere area tit6 Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 16 dicembre 1985 n. 752 Sito esterno, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio assumendo i seguenti criteri ispiratori:
a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale del territori interessati;
b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico.
Art. 2
Deleghe
1. Le funzioni amministrative regionali previste dalla presente legge e non riservate espressamente alla competenza di organi regionali sono delegate alle Province che le esercitano secondo le disposizioni del Titolo III della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.
2. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.
3. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge gli enti delegati possono avvalersi:
a) dei Servizi provinciali e circondariali(1)per l'Agricoltura e l'Alimentazione di cui alla L.R. 18 agosto 1984, n. 44;
b) dei Servizi provinciali e circondariali per la Difesa del suolo, le Risorse idriche e le Risorse forestali di cui alla citata L.R. n. 44 del 1984;
c) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna.
4. Per l'assolvimento dei compiti di carattere tecnico connessi alla applicazione della presente legge, gli enti delegati provvedono a dotare i propri uffici o i servizi di cui alla lettera a) del comma 3 di un congruo numero di esperti in tartuficoltura anche qualificando all'uopo tecnici già in servizio. A tale fine la Regione istituisce periodicamente corsi di specializzazione e di aggiornamento.
Titolo II
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIE
Art. 3

(inseriti commi 3 bis e 3 ter da art.1 L.R. 25 giugno 1996 n.20)

Tartufaie controllate e coltivate
1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono soggette a riconoscimento secondo il procedimento definito dalla presente legge.
2. A tal fine i soggetti interessati che ne hanno titolo debbono presentare istanza all'ente delegato competente per territorio allegando la seguente documentazione:
a) per le tartufaie controllate:
1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,
2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,
3) relazione contenente gli elementi agronomici e di altra natura che evidenzino le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti sì da poterli qualificare come tartufaia naturale vocata per una determinata specie di tartufo. In particolare devono essere specificati: la giacitura del terreno; il tipo di vegetazione nel sottobosco; il numero e le specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza,
4) piano colturale, a norma del punto 4 dell'allegata tabella, e di conservazione della tartufaia;
b) per le tartufaie coltivate:
1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,
2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,
3) relazione che dimostri la presenza nel terreno proposto delle caratteristiche indicate dal punto 1 dell'allegata tabella e contenga altresì: la descrizione dell'ambiente con indicazione della giacitura del terreno e della sua altitudine; la destinazione in atto del terreno con la specificazione se si tratta di terreno incolto o precedentemente coltivato, indicando in quest'ultimo caso il tipo di coltivazione; la specie di tartufo che si intende coltivare; le specie e quantità di piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora e le modalità di impianto; l'indicazione del vivaio o dei vivai di provenienza delle piantine tartufigene da mettere a dimora,
4) piano colturale e di coltivazione della tartufaia.
3. Qualora il terreno della tartufaia risulti in tutto o in parte classificato montano, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'ente delegato richiede su di essa il parere della Comunità montana competente per territorio. Decorsi trenta giorni dall'invio della richiesta di parere senza che all'ente delegato siano pervenute comunicazioni in merito, si intende che il parere della Comunità montana sia favorevole.
3 bis. L'Ente delegato, di norma ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, provvede a stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro-forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l'ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per la realizzazione delle tartufaie controllate.
3 ter. Periodicamente l'Ente delegato provvede ad informare la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, di cui al successivo art. 30, circa l'andamento del rilascio delle autorizzazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate.
Art. 4

(modificato comma 1 e abrogati commi 2 e 4 da art. 2

L.R. 25 giugno 1996 n. 20 Sito esterno)

Messa a dimora delle piantine
1. In relazione alle domande di riconoscimento pervenute, gli enti delegati, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 3, impartiscono indicazioni e prescrizioni per la messa a dimora delle piantine, anche in riferimento alla allegata tabella....
2. abrogato
3. Al fine di consentire eventuali sopralluoghi in corso d'opera, il richiedente è tenuto a comunicare con preavviso di quindici giorni all'ente delegato, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data di inizio delle operazioni di messa a dimora delle piantine; successivamente deve comunicare la data di ultimazione dell'impianto.
4. abrogato
Art. 5

(sostituito comma 4 e aggiunto comma 4 bis da art. 3

L.R. 25 giugno 1996 n. 20 Sito esterno)

Collaudo e riconoscimento
1. L'ente delegato, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto, effettua il collaudo volto ad accertare che esso sia conforme alla domanda, abbia le caratteristiche richieste dal punto 2 dell'allegata tabella e risponda alle prescrizioni eventualmente impartite ai fini della messa a dimora. Può richiedere allo scopo la esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione.
2. Eseguito il collaudo con esito positivo, l'ente delegato rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata e detta ogni opportuna prescrizione sulla conduzione delle tartufaie tenuto conto anche del piano colturale e di conservazione sottoscritto dal richiedente.
3. Qualora dall'esito del collaudo risulti che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo, possa divenirlo con appropriate modifiche, l'ente delegato assegna un termine congruo per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.
4. Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno. Sito esterno
4.bis Ai soggetti privati non è consentita in alcun caso l'apposizione di tabelle di divieto della ricerca e della raccolta dei tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. A tal fine, gli enti delegati provvedono a redigere la carta dei corsi d'acqua demaniali. Sito esterno
Art. 6
Controlli e revoca
1. L'Ente delegato effettua controlli almeno biennali sulla buona conduzione della tartufaia ed ha facoltà di revocare il riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata qualora vengano a mancare, nel prosieguo del tempo, i requisiti essenziali che lo avevano consentito oppure non vengano rispettate le prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi dell'art. 5. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle apposte entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Art. 7
Vivai
1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla L.R. 28 luglio 1982, n. 34 recante disposizioni sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parti di piante e sementi.
2. La Commissione regionale per la vigilanza sulle attività vivaistiche e mementiere prevista dall'art. 2 della L.R. n. 34 del 1982, quando è chiamata a pronunciarsi su questioni attinenti alla produzione di piante tartufigene, viene integrata da un esperto micologo scelto fra quelli designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e Scienze naturali aventi sede in Emilia-Romagna.
Titolo III
DELLA RACCOLTA DEL TARTUFO
Capo I
Autorizzazione e modalità
Art. 8

(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)

Autorizzazione alla raccolta
1. L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita previa autorizzazione amministrativa rilasciata dall'ente delegato.
2. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente delegato nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza anagrafica.
3. L'autorizzazione è concessa mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Essa è subordinata all'esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza della specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vigente in materia. L'esame consiste in una prova basata su risposte a quesiti posti sugli argomenti sopra indicati.
4. Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.
5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni.
6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi il proprietario, l'usufruttuario o il coltivatore del fondo nonché i rispettivi familiari e dipendenti.
Art. 9
Commissione d'esame
1. L'esame viene effettuato da Commissioni nominate dagli enti delegati, che durano in carica quanto il Consiglio provinciale ed il Comitato circondariale(1)ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina delle nuove Commissioni.
2. Le Commissioni d'esame sono composte:
a) dal Presidente dell'ente delegato;
b) da un funzionario dell'Amministrazione provinciale o del Servizio provinciale Agricoltura e Alimentazione da scegliere fra quelli esperti in tartuficoltura;
c) da un micologo da nominarsi fra gli esperti designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e forestali o Scienze naturali o da istituti tecnici agrari e forestali.
3. Al componente di cui alla lett. a) del comma 2, o suo delegato, è attribuita la funzione di Presidente della Commissione. Funge da segretario un dipendente dell'ente delegato.
4. Le Commissioni d'esame hanno facoltà di svolgere le prove anche in sedi decentrate.
5. Ai componenti delle Commissioni d'esame spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)

Tesserino di idoneità
1. Il tesserino deve contenere le generalità e la fotografia del titolare; ha validità per sei anni ed è rinnovato su domanda del titolare, senza ripetizione dell'esame di cui all'art. 8.
2. Quando l'autorizzazione alla ricerca e raccolta sia stata revocata, una nuova autorizzazione non può essere rilasciata prima di cinque anni e deve essere preceduta da un nuovo esame con esito positivo.
3. La Giunta regionale predispone un modello di tesserino uniforme per tutto il territorio regionale. Fino a nuove determinazioni resta valido il modello di tesserino approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3117 del 21 giugno 1988.
Art. 11
Tassa di concessione regionale
1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi è regolata dalla L.R. 29 dicembre 1980, n. 60 come integrata dall'art. 3 della L.R. 28 gennaio 1991, n. 3, fermo restando quanto disposto in deroga dal comma 6 dell'art. 8 della presente legge.
Art. 12

(modificato comma 1 da art. 4, sostituiti lett. c) del comma 2

e l'intero comma 4 da art. 5 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)

Modalità di raccolta
1. La ricerca e raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di non più di due cani per ciascun cercatore, salvo quanto previsto al successivo art. 15 e nei regolamenti di cui al successivo art. 21, e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a cm. 6; lo scavo deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato; i cani debbono essere tenuti al guinzaglio, quando i raccoglitori, per raggiungere zone di libera raccolta, attraversino tartufaie riconosciute, utilizzando gli accessi che all'uopo, ove occorra, vanno previsti all'atto del rilascio della autorizzazione.
2. Sono in ogni caso vietate:
a) la lavorazione andante del terreno tartufigeno, nel periodo di raccolta dei tartufi;
b) la raccolta dei tartufi immaturi;
c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 per gli altri periodi consentiti dal calendario.
3. Il raccoglitore ha l'obbligo di provvedere, subito dopo la raccolta, alla riempitura di ogni buca che abbia aperto.
4. Nelle zone di libera raccolta, il quantitativo massimo giornaliero raccoglibile per cercatore è fissato in Kg. 1.Qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso.
Art. 13

(sostituiti primo periodo e lett. c) del comma 1 e l'intero

comma 3 da art. 6 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)

Calendario
1. Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell'anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti:
a) Tuber magnatum (Tartufo bianco):
dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,
dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina;
b) Tuber melanosporum :
dal 1° novembre al 31 marzo per tutte le zone;
c) Tuber aestivum :
dal 1° maggio al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° maggio al 31 luglio per le zone di collina
d) Tuber uncinatum :
dal 20 settembre al 31 gennaio per tutte le zone;
e) Tuber brumale e sua varietà moschatum :
dal 1° dicembre al 30 aprile per tutte le zone;
f) Tuber albidum (bianchetto):
dal 1° novembre al 31 marzo per le zone di pianura,
dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina;
g) Tuber macrosporum :
dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,
dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina.
2. Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia e n. 16 Adriatica e zone di collina quelle a sud delle stesse.
3. L'ente delegato, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'art. 2 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, e sentita la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, può variare il calendario di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi del proprio territorio. In tal caso, gli Enti delegati sono tenuti a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute. Sito esterno
4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca di cui al comma 3 e sentita la Provincia interessata, può autorizzare enti o associazioni, che presentino un adeguato progetto, alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario.
Art. 14
Zone geografiche di raccolta
1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta di cui al quinto comma dell'art 7 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono definite dalla Giunta regionale, in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
2. La delimitazione viene definita mediante idonea rappresentazione cartografica sulla base di adeguati studi sulla distribuzione delle diverse specie di tartufi nei vari ambiti territoriali.
3. La Giunta regionale adotta le proprie determinazioni su proposta degli enti delegati.
Art. 15
Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di rifugio,nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie, istituite ai sensi della L.R. 15 febbraio 1994, n.8, sono consentite con l'ausilio di un solo cane percercatore.
2. La Regione, sentiti gli Enti delegati, può, con proprio atto, vietare o disporre limitazioni alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi nelle oasi, zone ed aziende di cui al comma 1 qualora si manifesti il pericolo di alterazione dell'ecosistema o dell'equilibrio faunistico.
3. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, per effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili ed accessibili.
4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:
a) nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nonché nelle zone umide delle stesse aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da appostamento fisso;
b) nelle oasi, zone ed aziende, di cui al comma 1 dal 1° aprile al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° febbraio al 30 giugno per le zone di collina.
5. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 21.
Capo II
Vigilanza e sanzioni
Art. 16
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge compete agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno. Compete altresì alle guardine venatorie provinciali, agli appartenenti ai servizi di polizia municipale, alle guardie ecologiche volontarie nominate dalle Province e dal Circondario di Rimini(1) ai sensi della L.R. 3 luglio 1989, n. 23, nonché alle guardie giurate designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente.
Art. 17
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è regolata dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
1. Alla applicazione delle sanzioni pecuniarie provvedono gli enti delegati; i proventi che ne derivano sono ad essi devoluti.
2. I verbali di accertamento della avvenuta raccolta di tartufi senza la prescritta abilitazione ovvero senza previo pagamento della tassa di concessione regionale sono trasmessi senza ritardo all'ufficio regionale competente per applicazione delle ulteriori sanzioni di natura tributaria previste dalla L.R. 23 agosto 1979, n. 26.
Art. 18

(già sostituito da art. 8 L.R. 25 giugno 1996 n.20, poi

modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Infrazioni sanzionate e loro ammontare
1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono determinate nella misura seguente:
a) - ricerca e raccolta di tartufi senza l'ausilio del cane addestrato: da 516 Euro a 1.549 Euro;
- ricerca e raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'art. 15 e più di due cani in tutte le altre fattispecie: da 516 Euro a 1.549 Euro;
b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 12: da 516 Euro a 1.549 Euro;
c) lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: per ogni mille metri quadrati di terreno, da 516 Euro a 1.549 Euro;
d) apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta: per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da 103 Euro a 516 Euro;
e) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, semprechè non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendolo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, all'autorità dell'Ente delegato preposta all'applicazione delle sanzioni: da 516 Euro a 1.549 Euro, ferma restando, per le ipotesi ivi previste, l'applicabilità delle sanzioni di cui al primo comma dell'art. 6 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26;
f) ricerca e raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di quindici anni dalla data di messa a dimora dell'impianto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
g) ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
h) raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da 154 Euro a 464 Euro;
i) raccolta di tartufi immaturi: da 154 Euro a 464 Euro;
l) ricerca e raccolta di tartufi durante le ore notturne e negli orari di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
m) ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali: da 516 Euro a 1.549 Euro;
n) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica, in violazione dei divieti cui all'art. 15: da 516 Euro a 1.549 Euro;
o) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 752/85 Sito esterno nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da 516 Euro a 1.549 Euro;
p) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 7 della Legge n. 752/85 Sito esterno: da 516 Euro a 1.549 Euro;
q) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 8 della Legge n. 752/85 Sito esterno: da 516 Euro a 1.549 Euro;
r) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge n. 752/85 Sito esterno, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da 516 Euro a 1.549 Euro;
s) mancata segnalazione della presenza di cui al comma 3 dell'art. 15: da 51 Euro a 154 Euro. La sanzione non si applica in assenza degli appositi contenitori.
Art. 19

(modificato comma 2 e sostituito comma 3 da art. 9 L.R.25 giugno 1996 n. 20)

Sanzioni amministrative
1. Le infrazioni di cui all'articolo precedente comportano la confisca del prodotto.
2. Nei casi di infrazione di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 18, ove il trasgressore non rimuova le tabelle abusive, l'ente delegato provvede d'ufficio, previa diffida, ponendo la relativa spesa a carico del trasgressore.
3. L'autorizzazione alla raccolta viene sospesa ed il tesserino ritirato per un periodo massimo di due anni qualora il titolare incorra in una delle infrazioni previste alle lettere g) ed l) del precedente art.18. Per altre infrazioni alle modalità di ricerca e raccolta sanzionate dall'art. 18, la sospensione dell'autorizzazione ed il ritiro per un periodo massimo di due anni avviene qualora, nell'arco di un quinquennio, il titolare incorra in più di due di esse.
4. Alla terza sospensione consegue la revoca dell'autorizzazione alla raccolta.
5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte dall'Ente delegato che l'ha rilasciata. A tal fine gli enti competenti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, qualora siano diversi dall'ente autorizzante, comunicano a quest'ultimo i provvedimenti sanzionatori adottati una volta che siano divenuti definitivi.
Titolo IV
AREE PUBBLICHE
Art. 20
Tutela e valorizzazione delle aree pubbliche
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 21 rimane invariata, nelle aree costituenti il patrimonio agro - forestale dello Stato, della Regione e degli Enti locali territoriali ove si esercita la raccolta dei tartufi, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli enti di cui al comma 1 potranno richiedere agli enti delegati, anche su proposta delle associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative, il riconoscimento di tali aree o parti di esse quali tartufaie controllate o coltivate a norma degli artt. 3 e seguenti.
3. Gli enti di cui al primo comma possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei tartufai interessate nella costituzione e conduzione delle tartufaie controllate e coltivate mediante apposite convenzioni.
4. I Comuni, le Comunità montane, l'Azienda regionale delle foreste(2) e gli altri enti o aziende e proprietà pubbliche e coltivate su cui si esercita la vigilanza della Regione possono presentare agli enti delegati proposte per la costituzione di nuove tartufaie controllate o coltivate aventi lo scopo di favorire la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
5. La Giunta regionale emana direttive al riguardo, sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui alla LR 2 aprile 1988, n. 11.
Art. 21
Regolamentazione della raccolta dei tartufi nelle aree pubbliche e nelle aree protette
1. I titolari di tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 10 sono abilitati alla raccolta dei tartufi nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 con le limitazioni di cui ai commi seguenti del presente articolo senza il versamento di ulteriori tasse, canoni o diritti.
2. Gli Enti locali e le aziende cui compete la titolarità delle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 provvedono ad approvare appositi regolamenti per la disciplina della raccolta dei tartufi nelle aree stesse o a adeguare i regolamenti già esistenti alla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa. Tali regolamenti sono adottati d'intesa con gli enti delegati e sentite le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.
3. I regolamenti possono prevedere limitazioni temporali e scaglionamenti degli accessi nell'arco della settimana, nell'ambito dei periodi utili per la raccolta fissati dal calendario regionale.
4. Il regine delle aree sulle quali sono istituiti parchi regionali e riserve naturali rimane disciplinato, per quanto riguarda la raccolta dei tartufi, dai rispettivi atti istitutivi, dai loro strumenti di pianificazione e dai relativi regolamenti.
Art. 22
Norme particolari per le tartufaie di enti pubblici
1. Qualora le aree di cui all'art. 20 abbiano ottenuto il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, la loro regolamentazione dovrà prevedere anche la determinazione del numero massimo giornaliero di raccoglitori che può essere consentito e norme per la concessione degli accessi entro i limiti predetti. Tali regolamenti sono adottati dagli enti di aziende cui compete la titolarità delle tartufaie, d'intesa con gli enti delegati e sentite le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.
Art. 23
Diritti di uso civico
1. Sono fatti salvi i diritti d'uso civico concernenti la raccolta dei tartufi in quanto se ne possa dimostrare l'esistenza e l'esercizio effettivo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. I relativi accertamenti e le conseguenti certificazioni, ad istanza degli aventi diritto, competono agli enti delegati su conforme parere dell'Assessore regionale all'Agricoltura.
Titolo V
PROMOZIONE DELLA TARTUFICOLTURA
Art. 24
Interventi a favore della tartuficoltura
1.
Al secondo comma dell'art. 4 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, contenente la disciplina degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, è aggiunta la seguente lettera:
"f) per la realizzazione o il miglioramento di tartufaie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori. Nell'assegnazione del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volontari previsti dall'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute come tartufaie controllate o coltivate. "
Sito esterno Sito esterno
Art. 25
Consorzi volontari
1. I consorzi volontari di cui all'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono costituiti per atto pubblico.
2. La costituzione dei consorzi può essere promossa anche dagli enti delegati e dalle Comunità montane.
Art. 26

(aggiunto comma 2 bis da art. 10 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)

Associazioni locali
1. La Regione favorisce la costituzione di associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, perseguano statutariamente i seguenti scopi:
a) la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;
b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;
c) la promozione della gastronomia locale e della potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo.
2. Con tali associazioni gli enti delegati possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.
2.bis Gli enti delegati, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione, delle associazioni dei raccoglitori.
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)

Spese relative all'esercizio delle funzioni delegate
1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge ivi compresi contributi agli enti delegati per le azioni e gli interventi di cui al precedente art. 26 sono a carico della Regione che vi fa fronte, a norma dell'art. 17 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, con i proventi delle tasse di concessione di cui all'art. 11 della presente legge.
2. All'onere relativo si provvede in sede di approvazione della legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
3. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme assegnate nel bilancio regionale con proprio atto deliberativo, previa valutazione dell'attività effettivamente svolta da ciascun ente delegato che dovrà risultare da rendiconti annuali. la Giunta relaziona alla Commissione consiliare competente, una volta all'anno, su tutti gli effetti della presente legge.
Art. 28
Abrogazione di norme
1. È abrogata la L.R. 11 maggio 1981, n. 13.
2. Sono altresì abrogati il quarto ed il quinto comma dell'art. 11 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.
Art. 29
Disposizioni transitorie per le tartufaie già riconosciute
1. Restano validi i provvedimenti regionali di riconoscimento di tartufaie adottati ai sensi dell'art. 3, Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere rimosse le tabelle abusivamente apposte per impedire la raccolta di tartufi, al di fuori delle zone diverse da quelle previste dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui alla lett. n) dell'art. 18.
Art. 30
Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo
1. Presso ciascun ente delegato è istituita una Commissione consultiva avente il compito di formulare proposte e pareri sui provvedimenti da adottare per la tutela e la valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge.
2. La composizione della Commissione consultiva è determinata dall'ente delegato, assicurando la presenza in essa dei rappresentanti delle associazioni dei tartufai, delle associazioni degli agricoltori, delle associazioni ambientaliste e dei soggetti interessati alla tartuficoltura.
3. Della Commissione consultiva fanno altresì parte tecnici ed esperti dell'ente delegato aventi competenze nelle materie di cui alla presente legge.
4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono determinate dall'ente delegato.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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