LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE
(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
(sostituito da art. 3 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)
Compiti e funzioni
1. La Regione definisce i criteri generali e adotta gli atti di indirizzo relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale ed allo sviluppo della tartuficoltura.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate alla Giunta regionale o necessitanti di un coordinamento sovraprovinciale.
3. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge le Province possono avvalersi:
a) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;
b) dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto del 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni amministrative);
c) dei servizi tecnici di bacino di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
Note del Redattore:
L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.