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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Art. 20

(aggiunti commi 3 bis e 3 ter da art. 12 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 2, 4 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Tutela e valorizzazione delle aree pubbliche
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 21 rimane invariata, nelle aree costituenti il patrimonio agro - forestale dello Stato, della Regione e degli Enti locali territoriali ove si esercita la raccolta dei tartufi, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli enti di cui al comma 1 potranno richiedere alle Province, anche su proposta delle associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative, il riconoscimento di tali aree o parti di esse quali tartufaie controllate o coltivate a norma degli artt. 3 e seguenti.
3. Gli enti di cui al primo comma possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei tartufai interessate nella costituzione e conduzione delle tartufaie controllate e coltivate mediante apposite convenzioni.
3 bis. Le Province possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche attraverso la programmazione di giornate ecologiche.
3 ter. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1 ed i Consorzi di bonifica, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di messa a dimora di piante tartufigene, manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione non onerosa, delle associazioni dei tartufai.
4. I Comuni, le Comunità montane, l'Azienda regionale delle foreste(1) e gli altri enti o aziende e proprietà pubbliche e coltivate su cui si esercita la vigilanza della Regione possono presentare alle Province proposte per la costituzione di nuove tartufaie controllate o coltivate aventi lo scopo di favorire la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
5. La Giunta regionale emana direttive al riguardo, sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui alla LR 2 aprile 1988, n. 11.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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