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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Art. 27

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , in seguito sostituiti rubrica e comma 1, abrogato comma 2 e modificato comma 3 da art. 16 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificato comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
2. abrogato.
3. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme assegnate nel bilancio regionale con proprio atto deliberativo, previa valutazione dell'attività effettivamente svolta da ciascuna Provincia che dovrà risultare da rendiconti annuali, dell'effettiva realizzazione della Carta di cui all'articolo 24 sexies relativamente a quel territorio provinciale, e tenuto conto anche del numero dei tesserati per Provincia e della presenza di eventi di livello regionale o nazionale legati alla promozione e valorizzazione del tartufo. La Giunta relaziona alla Commissione consiliare competente, una volta all'anno, su tutti gli effetti della presente legge.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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