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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Art. 30

(modificati commi 3 e 4, aggiunto comma 3 bis da art. 17 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 1, 2 e 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo
1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione consultiva avente il compito di formulare proposte e pareri sui provvedimenti da adottare per la tutela e la valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge.
2. La composizione della Commissione consultiva è determinata dalla Provincia, assicurando la presenza in essa dei rappresentanti delle associazioni dei tartufai, delle associazioni degli agricoltori, delle associazioni ambientaliste e dei soggetti interessati alla tartuficoltura.
3. Della Commissione consultiva fanno altresì parte tecnici ed esperti della Provincia aventi competenze nelle materie di cui alla presente legge. Sono invitati permanenti i Comuni e gli Enti gestori dei parchi e delle riserve naturali presenti sul territorio provinciale.
3 bis. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno un quinto dei suoi membri.
4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate da apposito regolamento provinciale adottato previo parere della Commissione stessa.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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