LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE
(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(modificato comma 1 e abrogati commi 2 e 4 da art. 2 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , modificato comma 1 da art. 5 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 1 e 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)
Messa a dimora delle piantine
1. In relazione alle domande di riconoscimento pervenute, le Province accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 3, impartiscono indicazioni e prescrizioni per la messa a dimora delle piantine...
2. abrogato
3. Al fine di consentire eventuali sopralluoghi in corso d'opera, il richiedente è tenuto a comunicare con preavviso di quindici giorni alla Provincia, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data di inizio delle operazioni di messa a dimora delle piantine; successivamente deve comunicare la data di ultimazione dell'impianto.
4. abrogato
Note del Redattore:
L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.