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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Art. 5

(sostituito comma 4 e aggiunto comma 4 bis da art. 3 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , poi modificati commi 1, 4, 4 bis da art. 6 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 1, 2, 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Collaudo e riconoscimento
1. La Provincia, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto, effettua il collaudo volto ad accertare che esso sia conforme alla domanda... e risponda alle prescrizioni eventualmente impartite ai fini della messa a dimora. Può richiedere allo scopo la esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione.
2. Eseguito il collaudo con esito positivo, la Provincia rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata e detta ogni opportuna prescrizione sulla conduzione delle tartufaie tenuto conto anche del piano colturale e di conservazione sottoscritto dal richiedente.
3. Qualora dall'esito del collaudo risulti che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo, possa divenirlo con appropriate modifiche, la Provincia assegna un termine congruo per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.
4. Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno. Le tabelle, poste ad almeno 2,50 metri dal suolo, devono essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello e ben leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata. Sito esterno
4 bis. Ai soggetti privati non è consentita in alcun caso l'apposizione di tabelle di divieto della ricerca e della raccolta dei tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla cartografia catastale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. A tal fine, le Province provvedono a redigere la carta dei corsi d'acqua demaniali. Sito esterno

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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