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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Capo I
Autorizzazione e modalità
Art. 8

(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20, poi aggiunto comma 3 bis da art. 8 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 1 e 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Autorizzazione alla raccolta
1. L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita previa autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Provincia.
2. La domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza anagrafica.
3. L'autorizzazione è concessa mediante rilascio di apposito tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Essa è subordinata all'esito favorevole di un esame volto ad accertare nel candidato la conoscenza della specie e varietà dei tartufi, delle modalità di raccolta dei medesimi, della legislazione statale e regionale vigente in materia. L'esame consiste in una prova basata su risposte a quesiti posti sugli argomenti sopra indicati.
3 bis. Le Province, direttamente o attraverso le Associazioni locali dei raccoglitori, possono promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l'esame di cui al comma precedente senza oneri per l'amministrazione.
4. Le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.
5. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai quattordici anni.
6. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi il proprietario, l'usufruttuario o il coltivatore del fondo nonché i rispettivi familiari e dipendenti.
Art. 9

(modificato comma 1, lett. a) comma 2, comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Commissione d'esame
1. L'esame viene effettuato da Commissioni nominate dalle Province, che durano in carica quanto il Consiglio provinciale ed il Comitato circondarialeed esercitano le loro funzioni fino alla nomina delle nuove Commissioni.
2. Le Commissioni d'esame sono composte:
a) dal Presidente della Provincia;
b) da un funzionario dell'Amministrazione provinciale o del Servizio provinciale Agricoltura e Alimentazione da scegliere fra quelli esperti in tartuficoltura;
c) da un micologo da nominarsi fra gli esperti designati dalle facoltà universitarie di Scienze agrarie e forestali o Scienze naturali o da istituti tecnici agrari e forestali.
3. Al componente di cui alla lett. a) del comma 2, o suo delegato, è attribuita la funzione di Presidente della Commissione. Funge da segretario un dipendente della Provincia.
4. Le Commissioni d'esame hanno facoltà di svolgere le prove anche in sedi decentrate.
5. Ai componenti delle Commissioni d'esame spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla L.R. 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)

Tesserino di idoneità
1. Il tesserino deve contenere le generalità e la fotografia del titolare; ha validità per sei anni ed è rinnovato su domanda del titolare, senza ripetizione dell'esame di cui all'art. 8.
2. Quando l'autorizzazione alla ricerca e raccolta sia stata revocata, una nuova autorizzazione non può essere rilasciata prima di cinque anni e deve essere preceduta da un nuovo esame con esito positivo.
3. La Giunta regionale predispone un modello di tesserino uniforme per tutto il territorio regionale. Fino a nuove determinazioni resta valido il modello di tesserino approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3117 del 21 giugno 1988.
Art. 11
Tassa di concessione regionale
1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi è regolata dalla L.R. 29 dicembre 1980, n. 60 come integrata dall'art. 3 della L.R. 28 gennaio 1991, n. 3, fermo restando quanto disposto in deroga dal comma 6 dell'art. 8 della presente legge.
Art. 12

(modificato comma 1 da art. 4, sostituiti lett. c) del comma 2 e l'intero comma 4 da art. 5 L.R. 25 giugno 1996 n. 20)

Modalità di raccolta
1. La ricerca e raccolta dei tartufi, da chiunque eseguita, deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di non più di due cani per ciascun cercatore, salvo quanto previsto al successivo art. 15 e nei regolamenti di cui al successivo art. 21, e con l'impiego di apposito attrezzo (vanghetto o vangarola) di larghezza non superiore a cm. 6; lo scavo deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato; i cani debbono essere tenuti al guinzaglio, quando i raccoglitori, per raggiungere zone di libera raccolta, attraversino tartufaie riconosciute, utilizzando gli accessi che all'uopo, ove occorra, vanno previsti all'atto del rilascio della autorizzazione.
2. Sono in ogni caso vietate:
a) la lavorazione andante del terreno tartufigeno, nel periodo di raccolta dei tartufi;
b) la raccolta dei tartufi immaturi;
c) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne e comunque dalle ore 17.00 alle ore 7.00 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20.00 alle ore 6.00 per gli altri periodi consentiti dal calendario.
3. Il raccoglitore ha l'obbligo di provvedere, subito dopo la raccolta, alla riempitura di ogni buca che abbia aperto.
4. Nelle zone di libera raccolta, il quantitativo massimo giornaliero raccoglibile per cercatore è fissato in Kg. 1.Qualora venga raccolto un solo esemplare di tartufo di peso superiore, il quantitativo massimo è elevato al peso dello stesso.
Art. 13

(sostituiti primo periodo e lett. c) del comma 1 e l'intero comma 3 da art. 6 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 poi modificati lett. f) del comma 1 e il comma 4 da art. 9 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificato comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Calendario
1. Nelle tartufaie coltivate, riconosciute ai sensi della presente legge, la ricerca e la raccolta sono consentite in qualunque periodo dell'anno. Nel restante territorio regionale la ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite nei soli periodi seguenti:
a) Tuber magnatum (Tartufo bianco):
dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,
dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina;
b) Tuber melanosporum :
dal 1° novembre al 31 marzo per tutte le zone;
c) Tuber aestivum :
dal 1° maggio al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° maggio al 31 luglio per le zone di collina
d) Tuber uncinatum :
dal 20 settembre al 31 gennaio per tutte le zone;
e) Tuber brumale e sua varietà moschatum :
dal 1° dicembre al 30 aprile per tutte le zone;
f) Tuber albidum (bianchetto):
dal 1° dicembre al 15 aprile per le zone di pianura;
dal 1° dicembre al 30 aprile per le zone di collina;
g) Tuber macrosporum :
dal 1° settembre al 20 gennaio per le zone di pianura,
dal 20 settembre al 20 gennaio per le zone di collina.
2. Agli effetti del presente calendario si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia e n. 16 Adriatica e zone di collina quelle a sud delle stesse.
3. La Provincia, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'art. 2 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, e sentita la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, può variare il calendario di raccolta in relazione alle peculiarità di presenza e di periodo di maturazione dei tartufi del proprio territorio. In tal caso, le Province sono tenute a dare adeguata pubblicità alle variazioni intervenute.
4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme parere di uno dei centri od istituti di ricerca di cui al comma 3 e sentita la Provincia interessata, può autorizzare enti o associazioni, che presentino un adeguato progetto, alla raccolta per scopi scientifici e di studio anche in deroga al calendario ed alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge.
Art. 14

(modificato comma 1 e aggiunto comma 3 bis da art. 10 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificato comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Zone geografiche di raccolta
1. La delimitazione e la denominazione delle zone geografiche di raccolta di cui al quinto comma dell'art 7 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono definite dalla Giunta regionale, in relazione alle caratteristiche dei prodotti, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000) e delle Province, che si esprimono sentite le Commissioni di cui all'articolo 30 della presente legge.
2. La delimitazione viene definita mediante idonea rappresentazione cartografica sulla base di adeguati studi sulla distribuzione delle diverse specie di tartufi nei vari ambiti territoriali.
3. La Giunta regionale adotta le proprie determinazioni su proposta delle Province.
3 bis. La Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione fra associazioni dei tartufai e proprietari dei terreni.
Art. 15
Raccolta nelle aree di tutela della fauna selvatica
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi nelle oasi di protezione della fauna selvatica, nelle zone di rifugio,nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie, istituite ai sensi della L.R. 15 febbraio 1994, n.8, sono consentite con l'ausilio di un solo cane percercatore.
2. La Regione, sentite le Province, può, con proprio atto, vietare o disporre limitazioni alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi nelle oasi, zone ed aziende di cui al comma 1 qualora si manifesti il pericolo di alterazione dell'ecosistema o dell'equilibrio faunistico.
3. Nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, per effettuare la ricerca e la raccolta dei tartufi è obbligatorio segnalare la presenza. A tal fine il cercatore deposita gli estremi del tesserino autorizzatorio negli appositi contenitori che i proprietari delle aziende sono obbligati a collocare in luoghi facilmente visibili ed accessibili.
4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:
a) nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, durante le battute di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nonché nelle zone umide delle stesse aziende nei giorni in cui viene esercitata la caccia da appostamento fisso;
b) nelle oasi, zone ed aziende, di cui al comma 1 dal 1° aprile al 30 giugno per le zone di pianura e dal 1° febbraio al 30 giugno per le zone di collina.
5. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 21.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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