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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Titolo II
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIE
Art. 3

(inseriti commi 3 bis e 3 ter da art.1 L.R. 25 giugno 1996 n. 20) , poi inseriti commi 01 e 02, modificata alinea, sostituito n. 4 lett. a), modificato n. 3 lett. b), aggiunto comma 2 bis, modificato comma 3 bis) del comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Tartufaie controllate e coltivate
01. Per la tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti e incrementi, così come previsti dal presente articolo. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, prodotte conformemente al disciplinare di cui all'articolo 7, comma 2, o ad analoghi processi di certificazione delle piante tartufigene adottati a livello nazionale o regionale.
02. Le tartufaie coltivate sono assimilate agli impianti per arboricoltura da legno come definiti all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e soggette alle norme per la gestione degli impianti per l'arboricoltura da legno di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale della Regione Emilia-Romagna.
1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono soggette a riconoscimento secondo il procedimento definito dalla presente legge.
2. A tal fine i soggetti interessati che ne hanno titolo debbono presentare istanza alla Provincia competente per territorio allegando la seguente documentazione:
a) per le tartufaie controllate:
1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,
2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,
3) relazione contenente gli elementi agronomici e di altra natura che evidenzino le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti sì da poterli qualificare come tartufaia naturale vocata per una determinata specie di tartufo. In particolare devono essere specificati: la giacitura del terreno; il tipo di vegetazione nel sottobosco; il numero e le specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza,
4) piano colturale per il miglioramento della tartufaia naturale che riporti le pratiche colturali nonché l'incremento della tartufaia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene. Il piano potrà prevedere i seguenti interventi:
4.1) messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive tartufigene comprese le eventuali cure colturali;
4.2) realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, palificate e graticciate;
4.3) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione infestante.
È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro. Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).
b) per le tartufaie coltivate:
1) documentazione idonea ad attestare la disponibilità del terreno,
2) planimetria catastale che individui con esattezza l'area per la quale viene richiesto il riconoscimento, con l'indicazione della attuale destinazione colturale dei terreni,
3) relazione che illustri le caratteristiche fisico-chimiche del terreno e contenga altresì: la descrizione dell'ambiente con indicazione della giacitura del terreno e della sua altitudine; la destinazione in atto del terreno con la specificazione se si tratta di terreno incolto o precedentemente coltivato, indicando in quest'ultimo caso il tipo di coltivazione; la specie di tartufo che si intende coltivare; le specie e quantità di piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora e le modalità di impianto; l'indicazione del vivaio o dei vivai di provenienza delle piantine tartufigene da mettere a dimora,
4) piano colturale e di coltivazione della tartufaia.
2 bis. È ammesso il riconoscimento di tartufaie coltivate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati, a condizione che la tipologia dell'impianto sia riconducibile all'"arboricoltura da legno" e che tale riconoscimento non contrasti con specifici impegni in corso. Ai casi in questione si applica il divieto di raccolta di cui all'articolo 18 della legge n. 752 del 1985 per un periodo di quindici anni dal momento dell'impianto e comunque per il periodo in riferimento al quale per le medesime superfici sono corrisposti o dovuti pagamenti per "perdita di reddito". Alle stesse condizioni è ammesso il riconoscimento di tartufaie controllate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati qualora le tipologie di intervento siano riconducibili a "bosco" e "bosco permanente".
3. Qualora il terreno della tartufaia risulti in tutto o in parte classificato montano, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la Provincia richiede su di essa il parere della Comunità montana competente per territorio. Decorsi trenta giorni dall'invio della richiesta di parere senza che alla Provincia siano pervenute comunicazioni in merito, si intende che il parere della Comunità montana sia favorevole.
3 bis. La Provincia...ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni dei tartufai, i Comuni e la Commissione di cui all'articolo 30 della presente legge, provvede a stabilire, in relazione alle caratteristiche di produzione del tartufo del proprio territorio agro-forestale ed al numero di raccoglitori autorizzati, l'ambito di estensione ed il limite di autorizzazioni concedibili per la realizzazione delle tartufaie controllate.
3 ter. Periodicamente la Provincia provvede ad informare la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo, di cui al successivo art. 30, circa l'andamento del rilascio delle autorizzazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate.
Art. 4

(modificato comma 1 e abrogati commi 2 e 4 da art. 2 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , modificato comma 1 da art. 5 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 1 e 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Messa a dimora delle piantine
1. In relazione alle domande di riconoscimento pervenute, le Province accertata la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 3, impartiscono indicazioni e prescrizioni per la messa a dimora delle piantine...
2. abrogato
3. Al fine di consentire eventuali sopralluoghi in corso d'opera, il richiedente è tenuto a comunicare con preavviso di quindici giorni alla Provincia, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data di inizio delle operazioni di messa a dimora delle piantine; successivamente deve comunicare la data di ultimazione dell'impianto.
4. abrogato
Art. 5

(sostituito comma 4 e aggiunto comma 4 bis da art. 3 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , poi modificati commi 1, 4, 4 bis da art. 6 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 1, 2, 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Collaudo e riconoscimento
1. La Provincia, entro un anno dalla data di ultimazione dell'impianto, effettua il collaudo volto ad accertare che esso sia conforme alla domanda... e risponda alle prescrizioni eventualmente impartite ai fini della messa a dimora. Può richiedere allo scopo la esibizione di ogni opportuna documentazione e certificazione.
2. Eseguito il collaudo con esito positivo, la Provincia rilascia l'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata e detta ogni opportuna prescrizione sulla conduzione delle tartufaie tenuto conto anche del piano colturale e di conservazione sottoscritto dal richiedente.
3. Qualora dall'esito del collaudo risulti che l'impianto, pur non essendo allo stato idoneo, possa divenirlo con appropriate modifiche, la Provincia assegna un termine congruo per regolarizzare la piantagione, decorso il quale, previa ogni ulteriore verifica, adotta i provvedimenti del caso.
4. Coloro che conducono le tartufaie controllate o coltivate hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno. Le tabelle, poste ad almeno 2,50 metri dal suolo, devono essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello e ben leggibile, riporta: Raccolta di tartufi riservata. Sito esterno
4 bis. Ai soggetti privati non è consentita in alcun caso l'apposizione di tabelle di divieto della ricerca e della raccolta dei tartufi negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, torrenti, scolatoi pubblici di proprietà demaniale e nella porzione di territorio adiacente risultante demaniale dalla cartografia catastale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. A tal fine, le Province provvedono a redigere la carta dei corsi d'acqua demaniali. Sito esterno
Art. 6

(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Controlli e revoca
1. La Provincia effettua controlli almeno biennali sulla buona conduzione della tartufaia ed ha facoltà di revocare il riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata qualora vengano a mancare, nel prosieguo del tempo, i requisiti essenziali che lo avevano consentito oppure non vengano rispettate le prescrizioni dettate per la conduzione ai sensi dell'art. 5. Alla revoca consegue l'obbligo di rimozione delle tabelle apposte entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Art. 7

(sostituiti commi 1 e 2 da art. 7 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Vivai
1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31) e alla legge regionale 6 luglio 2007, n. 10 (Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione) per le specie di cui in allegato alla stessa.
2. La Regione con proprio atto istituisce la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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