Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Titolo IV
AREE PUBBLICHE
Art. 20

(aggiunti commi 3 bis e 3 ter da art. 12 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 2, 4 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Tutela e valorizzazione delle aree pubbliche
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 21 rimane invariata, nelle aree costituenti il patrimonio agro - forestale dello Stato, della Regione e degli Enti locali territoriali ove si esercita la raccolta dei tartufi, la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli enti di cui al comma 1 potranno richiedere alle Province, anche su proposta delle associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative, il riconoscimento di tali aree o parti di esse quali tartufaie controllate o coltivate a norma degli artt. 3 e seguenti.
3. Gli enti di cui al primo comma possono avvalersi della collaborazione delle associazioni dei tartufai interessate nella costituzione e conduzione delle tartufaie controllate e coltivate mediante apposite convenzioni.
3 bis. Le Province possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche attraverso la programmazione di giornate ecologiche.
3 ter. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1 ed i Consorzi di bonifica, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di messa a dimora di piante tartufigene, manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione non onerosa, delle associazioni dei tartufai.
4. I Comuni, le Comunità montane, l'Azienda regionale delle foreste(1) e gli altri enti o aziende e proprietà pubbliche e coltivate su cui si esercita la vigilanza della Regione possono presentare alle Province proposte per la costituzione di nuove tartufaie controllate o coltivate aventi lo scopo di favorire la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
5. La Giunta regionale emana direttive al riguardo, sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui alla LR 2 aprile 1988, n. 11.
Art. 21

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Regolamentazione della raccolta dei tartufi nelle aree pubbliche e nelle aree protette
1. I titolari di tesserino rilasciato ai sensi dell'art. 10 sono abilitati alla raccolta dei tartufi nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 con le limitazioni di cui ai commi seguenti del presente articolo senza il versamento di ulteriori tasse, canoni o diritti.
2. Gli Enti locali e le aziende cui compete la titolarità delle aree di cui al comma 1 dell'art. 20 provvedono ad approvare appositi regolamenti per la disciplina della raccolta dei tartufi nelle aree stesse o a adeguare i regolamenti già esistenti alla presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa. Tali regolamenti sono adottati d'intesa con le Province e sentite le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.
3. I regolamenti possono prevedere limitazioni temporali e scaglionamenti degli accessi nell'arco della settimana, nell'ambito dei periodi utili per la raccolta fissati dal calendario regionale.
4. Il regine delle aree sulle quali sono istituiti parchi regionali e riserve naturali rimane disciplinato, per quanto riguarda la raccolta dei tartufi, dai rispettivi atti istitutivi, dai loro strumenti di pianificazione e dai relativi regolamenti.
Art. 22

(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Norme particolari per le tartufaie di enti pubblici
1. Qualora le aree di cui all'art. 20 abbiano ottenuto il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, la loro regolamentazione dovrà prevedere anche la determinazione del numero massimo giornaliero di raccoglitori che può essere consentito e norme per la concessione degli accessi entro i limiti predetti. Tali regolamenti sono adottati dagli enti di aziende cui compete la titolarità delle tartufaie, d'intesa con le Province e sentite le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative.
Art. 23

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Diritti di uso civico
1. Sono fatti salvi i diritti d'uso civico concernenti la raccolta dei tartufi in quanto se ne possa dimostrare l'esistenza e l'esercizio effettivo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. I relativi accertamenti e le conseguenti certificazioni, ad istanza degli aventi diritto, competono alle Province su conforme parere dell'Assessore regionale all'Agricoltura.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

Espandi Indice