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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Titolo V
PROMOZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO E DELLA TARTUFICOLTURA

(sostituita rubrica da art. 13 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Art. 24
Interventi a favore della tartuficoltura
1.
Al secondo comma dell'art. 4 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, contenente la disciplina degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, è aggiunta la seguente lettera:
"f) per la realizzazione o il miglioramento di tartufaie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori. Nell'assegnazione del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volontari previsti dall'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute come tartufaie controllate o coltivate. "
Sito esterno Sito esterno
Art. 24 bis
Interventi e finanziamenti
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove e sostiene:
a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità;
b) attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;
c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri;
d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno.
2. La Regione concede contributi ad Enti pubblici e privati per l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
3. La Regione concede alle Province contributi finalizzati alle attività di valorizzazione del tartufo e prodotti a base di tartufo, del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
4. I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene.
5. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui all'articolo 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei corsi d'acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e la fine della produttività di tali piante.
6. Le Province favoriscono intese ed accordi fra tutti i soggetti del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del tartufo.
7. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Art. 24 ter
Eventi
1. La Regione, attraverso il competente Assessorato, coordina le Province nell'elaborazione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna), incentiva la nascita di percorsi di valorizzazione del territorio legati al tartufo.
Art. 24 quater
Università ed Enti di Ricerca
1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali, per i fini di cui all'articolo 24 bis, comma 1, lettera a).
2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le Università e gli Enti di ricerca presenti sul proprio territorio e analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.
Art. 24 quinquies
Conferenza regionale annuale
1. È convocata annualmente una Conferenza regionale sul tartufo con funzioni consultive e propositive.
2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia o suo delegato, e vi partecipano le Province ed i soggetti di cui all'articolo 30 comma 2.
3. Conferenza esamina e discute la relazione sullo stato del patrimonio tartufigeno e lo sviluppo della tartuficoltura regionale, elaborata dall'Assessorato regionale competente con la collaborazione delle Province.
Art. 24 sexies
Carta regionale delle aree tartufigene
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, acquisite le proposte delle Province e sentiti il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree tartufigene.
2. I contenuti tecnico-scientifici della Carta e le modalità di elaborazione e di redazione sono definiti dalla Giunta con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare.
3. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.
4. La Carta viene aggiornata con cadenza quinquennale seguendo le procedure di cui al comma 1.
Art. 25

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Consorzi volontari
1. I consorzi volontari di cui all'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono costituiti per atto pubblico.
2. La costituzione dei consorzi può essere promossa anche dalle Province e dalle Comunità montane.
Art. 26
Associazioni locali
1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, Enti locali, Enti gestori dei parchi e Consorzi di bonifica perseguano statutariamente i seguenti scopi:
a) il miglioramento, la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;
b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;
c) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante singole o a filari;
d) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo ed ai prodotti locali.
2. Con tali Associazioni le Province possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.
3. Le Associazioni di cui al comma 1 possono compartecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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