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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 25 giugno 1996 n. 20 , in seguito sostituiti rubrica e comma 1, abrogato comma 2 e modificato comma 3 da art. 16 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificato comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).
2. abrogato.
3. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le somme assegnate nel bilancio regionale con proprio atto deliberativo, previa valutazione dell'attività effettivamente svolta da ciascuna Provincia che dovrà risultare da rendiconti annuali, dell'effettiva realizzazione della Carta di cui all'articolo 24 sexies relativamente a quel territorio provinciale, e tenuto conto anche del numero dei tesserati per Provincia e della presenza di eventi di livello regionale o nazionale legati alla promozione e valorizzazione del tartufo. La Giunta relaziona alla Commissione consiliare competente, una volta all'anno, su tutti gli effetti della presente legge.
Art. 28
Abrogazione di norme
1. È abrogata la L.R. 11 maggio 1981, n. 13.
2. Sono altresì abrogati il quarto ed il quinto comma dell'art. 11 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.
Art. 29
Disposizioni transitorie per le tartufaie già riconosciute
1. Restano validi i provvedimenti regionali di riconoscimento di tartufaie adottati ai sensi dell'art. 3, Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere rimosse le tabelle abusivamente apposte per impedire la raccolta di tartufi, al di fuori delle zone diverse da quelle previste dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui alla lett. n) dell'art. 18.
Art. 30

(modificati commi 3 e 4, aggiunto comma 3 bis da art. 17 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificati commi 1, 2 e 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo
1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione consultiva avente il compito di formulare proposte e pareri sui provvedimenti da adottare per la tutela e la valorizzazione del tartufo, sui problemi connessi alla regolamentazione della raccolta e su ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente legge.
2. La composizione della Commissione consultiva è determinata dalla Provincia, assicurando la presenza in essa dei rappresentanti delle associazioni dei tartufai, delle associazioni degli agricoltori, delle associazioni ambientaliste e dei soggetti interessati alla tartuficoltura.
3. Della Commissione consultiva fanno altresì parte tecnici ed esperti della Provincia aventi competenze nelle materie di cui alla presente legge. Sono invitati permanenti i Comuni e gli Enti gestori dei parchi e delle riserve naturali presenti sul territorio provinciale.
3 bis. La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno un quinto dei suoi membri.
4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate da apposito regolamento provinciale adottato previo parere della Commissione stessa.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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