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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Compiti e funzioni
1. La Regione esercita, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge.
2. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge la Regione può avvalersi:
a) del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;
b) dei Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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