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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Art. 26
Associazioni locali
1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, Enti locali, Enti gestori dei parchi e Consorzi di bonifica perseguano statutariamente i seguenti scopi:
a) il miglioramento, la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;
b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l'esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;
c) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante singole o a filari;
d) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo ed ai prodotti locali.
2. Con tali Associazioni la Regione può stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.
3. Le Associazioni di cui al comma 1 possono compartecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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