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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Art. 27 bis
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca, fra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:
a) tipologia, caratteristiche e distribuzione territoriale del patrimonio tartuficolo;
b) andamento delle nuove abilitazioni e dei rinnovi periodici dei tesserini per la ricerca e raccolta del tartufo;
c) andamento delle procedure di riconoscimento, controllo e revoca delle tartufaie controllate;
d) andamento delle procedure di riconoscimento delle tartufaie coltivate;
e) modalità ed esiti dell'attività di vigilanza;
f) interventi e risultati delle attività di promozione del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura con particolare riguardo ai percorsi di valorizzazione dell'attività svolta dalle Associazioni locali, dagli enti pubblici e dai privati;
g) distribuzione dei contributi specificando la caratteristica dell'intervento, i beneficiari e l'ammontare delle risorse;
h) eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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