LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24
(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 28 luglio 2026, n. 9BOLLETTINO UFFICIALE n. 202 del 28 luglio 2026
(prima sostituite lett. a) e b) e aggiunta lett. b bis) comma 1 da art. 2 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificata lett. a) e aggiunta lett. b ter) da art. 1 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)
, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio assumendo i seguenti criteri ispiratori:
(prima sostituito da art. 3 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 poi da art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)
L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.


