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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Capo II
Vigilanza e sanzioni
Art. 16
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge compete alla Regione che, per l'accertamento delle infrazioni, si avvale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, degli agenti del Corpo forestale dello Stato, della polizia provinciale, della polizia municipale e delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989 n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione può avvalersi anche delle guardie giurate designate da cooperative, consorzi enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e della fauna e la salvaguardia dell'ambiente, nonché dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna e degli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità cui il rispettivo ordinamento conferisca la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
Art. 17

(prima modificato comma 1 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito da art. 17 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Sanzioni amministrative pecuniarie
1. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge è regolata dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
2. I verbali di accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 18 sono trasmessi alla struttura regionale competente per l'applicazione delle previste sanzioni amministrative. I verbali di accertamento della avvenuta raccolta di tartufi senza la prescritta abilitazione ovvero senza previo pagamento della tassa di concessione regionale sono trasmessi anche all'ufficio regionale competente per applicazione delle ulteriori sanzioni di natura tributaria previste dalla legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).
Art. 18

(già sostituito da art. 8 L.R. 25 giugno 1996 n.20, poi modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38 , ancora modificate lett. h), i), o) e aggiunte lett. o bis), s bis), s ter) comma 1 da art. 11 L.R. 5 aprile 2011 n. 2 , modificata lett. e) comma 1 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2. Ancora modificate lett. e), s) e s ter) comma 1 da art. 18 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Infrazioni sanzionate e loro ammontare
1. Le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alla presente legge ed alla Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno sono determinate nella misura seguente:
a) ricerca e raccolta di tartufi senza l'ausilio del cane addestrato: da 516 Euro a 1.549 Euro; ricerca e raccolta di tartufi con l'ausilio di più di un cane nelle fattispecie di cui all'art. 15 e più di due cani in tutte le altre fattispecie: da 516 Euro a 1.549 Euro;
b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 12: da 516 Euro a 1.549 Euro;
c) lavorazione andante del terreno, nel periodo di raccolta dei tartufi: per ogni mille metri quadrati di terreno, da 516 Euro a 1.549 Euro;
d) apertura di buche al di fuori dei punti in cui il cane abbia iniziato lo scavo o mancato riempimento con la terra prima estratta di qualsiasi buca aperta: per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte: da 103 Euro a 516 Euro;
e) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto, semprechè non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendolo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione, all'autorità della Regione preposta all'applicazione delle sanzioni: da 516 Euro a 1.549 Euro, ferma restando, per le ipotesi ivi previste, l'applicabilità delle sanzioni di cui al primo comma dell'art. 6 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26;
f) ricerca e raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di quindici anni dalla data di messa a dimora dell'impianto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
g) ricerca e raccolta di tartufi in periodo di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
h) raccolta di tartufi oltre i limiti massimi di quantità consentiti per cercatore: da 516 Euro a 1.549 Euro;
i) raccolta e commercio di tartufi immaturi: da 516 Euro a 1.549 Euro;
l) ricerca e raccolta di tartufi durante le ore notturne e negli orari di divieto: da 516 Euro a 1.549 Euro;
m) ricerca e raccolta di tartufi entro zone autorizzate e tabellate quali tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali: da 516 Euro a 1.549 Euro;
n) ricerca e raccolta di tartufi nelle zone di rifugio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e nelle oasi di protezione della fauna selvatica, in violazione dei divieti cui all'art. 15: da 516 Euro a 1.549 Euro;
o) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell' art. 3 della Legge n. 752/85 Sito esterno nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da 1.549 Euro a 4.647 Euro;
o bis) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 752 del 1985 nei terreni di cui all'articolo 5, comma 4 bis della presente legge: da 1.549 Euro a 4.647 Euro;
p) commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta o senza il rispetto delle modalità prescritte dall' art. 7 della Legge n. 752/85 Sito esterno: da 516 Euro a 1.549 Euro;
q) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all' art. 8 della Legge n. 752/85 Sito esterno: da 516 Euro a 1.549 Euro;
r) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge n. 752/85 Sito esterno, salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da 516 Euro a 1.549 Euro;
s) mancata segnalazione della presenza di cui al comma 3 dell'art. 15: da 51 Euro a 154 Euro. La sanzione non si applica in assenza degli appositi contenitori, o di mancata regolamentazione delle presenze da parte delle aziende stesse.
s bis) mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2: da 250 euro a 1.500 Euro;
s ter) cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene, non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 o a medesime procedure di certificazione riconosciute a livello europeo, nazionale o regionale: da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 19

(modificato comma 2 e sostituito comma 3 da art. 9 L.R.25 giugno 1996 n. 20 , modificati commi 2, 5 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi modificato comma 2 e sostituito comma 5 da art. 19 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

Sanzioni amministrative
1. Le infrazioni di cui all'articolo precedente comportano la confisca del prodotto.
2. Nei casi di infrazione di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 18, ove il trasgressore non rimuova le tabelle abusive, la Regione provvede d'ufficio, previa diffida, ponendo la relativa spesa a carico del trasgressore.
3. L'autorizzazione alla raccolta viene sospesa ed il tesserino ritirato per un periodo massimo di due anni qualora il titolare incorra in una delle infrazioni previste alle lettere g) ed l) del precedente art.18. Per altre infrazioni alle modalità di ricerca e raccolta sanzionate dall'art. 18, la sospensione dell'autorizzazione ed il ritiro per un periodo massimo di due anni avviene qualora, nell'arco di un quinquennio, il titolare incorra in più di due di esse.
4. Alla terza sospensione consegue la revoca dell'autorizzazione alla raccolta.
5. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte dalla Regione.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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