LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE
(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
Art. 24
Interventi a favore della tartuficoltura
1.
Al secondo comma dell'
art. 4 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, contenente la disciplina degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, è aggiunta la seguente lettera:
"f)
per la realizzazione o il miglioramento di tartufaie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'
art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 ; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori. Nell'assegnazione del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volontari previsti dall'
art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 , dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute come tartufaie controllate o coltivate. "
Note del Redattore:
L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.