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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021

Art. 24
Interventi a favore della tartuficoltura
1.
Al secondo comma dell' art. 4 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, contenente la disciplina degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, è aggiunta la seguente lettera:
"f) per la realizzazione o il miglioramento di tartufaie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell' art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori. Nell'assegnazione del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volontari previsti dall' art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno, dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute come tartufaie controllate o coltivate. "

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.

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