LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE
(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2021
Art. 24 bis
(prima aggiunto da art. 14 L.R. 5 aprile 2011 n. 2, poi sostituito comma 2 da art. 2 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19)
Interventi e finanziamenti
1.
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove e sostiene:
a)
attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità;
b)
attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;
c)
attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri;
d)
attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 e per sostenere l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura, la Regione può concedere contributi ad enti pubblici e privati. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi.
3.
abrogato.
4.
I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene anche sulla base della cartografia di cui all'articolo 24 sexies.
5.
Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui all'articolo 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei corsi d'acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e la fine della produttività di tali piante.
6.
La Regione favorisce intese ed accordi fra tutti i soggetti del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del tartufo.
7.
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Note del Redattore:
L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.