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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 settembre 1991, n. 24

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE

(modificato titolo da art. 1 L.R. 5 aprile 2011 n. 2)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 202 del 28 luglio 2026

Art. 9

(modificato comma 1, lett. a) comma 2, comma 3 da art. 4 L.R. 5 aprile 2011 n. 2; sostituito articolo da art. 9 L.R. 30 settembre 2016, n. 17; modificato comma 1 e abrogato comma 2 da art. 26 L.R. 28 luglio 2026, n. 9)

Commissione d'esame
1. La Regione istituisce una o più commissioni per l'abilitazione alla raccolta e ne regola, con atti propri, il funzionamento , la composizione e la durata.
2. abrogato.
3. La Commissione d'esame può svolgere le prove anche in sedi decentrate e può accorpare le sedi di esame per ambiti sovraprovinciali.
4. Per il funzionamento della Commissione non sono previsti oneri a carico della Regione.

Note del Redattore:

L'Azienda regionale delle foreste (ARF) è stata soppressa con L.R. 29 marzo 1993, n. 17.