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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1991, n. 30

Partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla società centro di ricerche marine"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 84 del 27 novembre 1991

Art. 2
Condizioni di adesione
1. La partecipazione della regione Emilia - Romagna alla Società di cui al precedente art. 1, è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della medesima prevedano:
a) che la maggioranza assoluta del capitale o delle quote sia detenuta da enti pubblici;
b) che lo scopo principale della Società sia quello indicato dall'art. 1;
c) che la Società non abbia durata superiore a trenta anni.
2. La partecipazione della Regione alla predetta Società è altresì subordinata alla condizione che l'atto costitutivo conferisca alla Regione la facoltà di nominare amministratori e sindaci a norma dell'art. 2458 del Codice civile.

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