LEGGE REGIONALE 22 novembre 1991, n. 30
Partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla società centro di ricerche marine"
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 84 del 27 novembre 1991
Art. 3
Esercizio dei diritti
1. I diritti societari spettanti alla quota di partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla Società sono esercitati dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario, nonchè sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto che incidono sugli scopi e sulle condizioni di cui agli articoli 1 e 2.